Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5055 - pubb. 07/06/2011

Ritardo della banca nella operazione di surrogazione nel mutuo, responsabilità oggettiva e interpretazione restrittiva

ABF Roma, 08 Ottobre 2010, n. 1050. Est. Ruperto.


Surroga – Ex art. 2, comma 3 legge n. 102/2009 (attuale art. 120-quater TUB) – Responsabilità oggettiva della banca sostituita – Interpretazione restrittiva della norma – Necessità.



La norma di legge, che impone alla banca sostituita una responsabilità risarcitoria per il caso di ritardo nel perfezionamento dell’operazione di surrogazione nel mutuo, va interpretata in modo restrittivo perché prevede un meccanismo risarcitorio fondato sulla responsabilità oggettiva. Perciò, non è idoneo a fissare il dies a quo del termine mensile di perfezionamento l’invio di messaggi di posta elettronica da parte dello «studio notarile incaricato di formalizzare l’operazione alla direzione della filiale di riferimento della banca» sostituita. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Antonio Cacciato) (riproduzione riservata)


Secondo l’Arbitro, che ha respinto la domanda risarcitoria del ricorrente per mancato assolvimento dell’onere probatorio, il testo della legge non tollera sorta di equipollenti. Nel senso che «alcun altro evento o atto [può] essere considerato come assimilabile a quello legislativamente previsto»: la decisione non spiega, peraltro, la ragione del suo rifiuto all’utilizzo dello strumento probatorio costituito dalle presunzioni di semplice fatto.


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