Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3609 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 2010, n. 25818. Est. Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami - Domanda di condanna del debitore istante al pagamento delle spese processuali - Avanzata dal debitore in sede di reclamo - Ammissibilità - Fondamento - Decreto emanato in detta sede dalla corte di appello - Condanna del creditore alla rifusione delle spese processuali - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Provvedimenti in materia fallimentare - Rigetto del ricorso di fallimento - Reclamo - Domanda di condanna del debitore istante al pagamento delle spese processuali - Avanzate dal debitore in sede di reclamo - Ammissibilità - Fondamento - Decreto emanato nella detta sede dalla corte di appello - Condanna del creditore alla rifusione delle spese processuali - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - In genere - Portata - Attitudine al giudicato - Esclusione - Efficacia - Mera preclusione di fatto - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione del decreto della corte d'appello emesso ex art. 22 legge fallim. dopo la riforma del d.lgs. n. 169 del 2007 - Inammissibilità - Reiterabilità dell'istanza di fallimento - Configurabilità.



In sede di reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento, il debitore può chiedere la condanna del creditore istante al pagamento delle spese processuali, essendogli solo precluso, ai sensi dell'art. 22 legge fall., introdurre tale domanda in separato giudizio; ne consegue a pronuncia della corte d'appello, in detta sede, incide, nella parte in cui regola le spese, su un diritto soggettivo e, pertanto, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. (massima ufficiale)

Il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, confermi o revochi il decreto di rigetto di una istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 22 legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è privo di attitudine al giudicato, né ha natura decisoria, essendo configurabile una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere ed allo stato d'insolvenza del debitore e non precludendo la presentazione di un nuovo ricorso nei medesimi sensi di quello respinto sin dal primo grado; pertanto, avverso tale provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione. (massima ufficiale)


Massimario, art. 22 l. fall.


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