Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27217 - pubb. 03/05/2022

Opposizione allo stato passivo: il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 cod. ass. deve intendersi tacitamente abrogato

Cassazione civile, sez. I, 03 Febbraio 2022, n. 3471. Pres. Cristiano. Est. Ferro.


Liquidazione coatta amministrativa – Società di assicurazioni – Opposizione allo stato passivo – Impugnazione – Appello – Esclusione



Il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, comma 2, l.fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - consente di ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 c.ass. debba intendersi tacitamente abrogato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


RILEVATO

che:

1. FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a., in L.C.A (LCA) impugna la sentenza App. Genova 14.12.2018, n. 1898/2018, in R.G. n. 45/2016, Rep. 1808/18 con cui è stato accolto solo parzialmente il suo appello avverso il decreto Trib. Genova 2166/2015 reso sull'opposizione allo stato passivo dell'avvocato B.M.;

2. la corte del merito ha premesso che: a) l'avvocato B. aveva insinuato nella LCA un credito da prestazione professionale, chiedendone il riconoscimento nella misura di 1,75 mln di Euro, secondo il contratto stipulato con la compagnia il (OMISSIS), prima dell'apertura della procedura, e cessato anticipatamente; b) la domanda non era stata accolta dal commissario liquidatore; c) l'opposizione allo stato passivo del B. era stata parzialmente accolta dal tribunale, che aveva ammesso un credito dell'opponente di 500 mila Euro, riconoscendogli collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., comma 1, n. 2, oltre al CPA, parimenti in privilegio, all'IVA in chirografo e agli interessi "da determinarsi in sede di riparto";

3. la corte ha quindi ritenuto: a) infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato, in quanto l'art. 255 cod. ass. non è stato implicitamente abrogato dalla L. Fall., art. 99 novellato; b) inaccoglibile l'eccezione di litispendenza del giudizio d'appello con quello, pure promosso dalla LCA, di impugnazione per cassazione del medesimo decreto del tribunale, posto che essa era il giudice preventivamente e correttamente adito; c) quanto al merito, che la LCA non aveva specificamente contestato l'argomentazione del tribunale, secondo cui il credito insinuato, preteso dall'avv. B. a titolo d'indennizzo da anticipato recesso dal contratto d'opera professionale, benché non relativo ad attività effettivamente prestata, competeva pur sempre al professionista in privilegio ex art. 2751 bis c.c., comma 1, n. 2, stante la clausola pattizia che, derogando all'ordinaria disciplina sul recesso, gli riconosceva il diritto a percepire il compenso stabilito per l'intera durata del rapporto anche nel caso, verificatosi, di suo anticipato scioglimento su iniziativa della Compagnia; d) che l'appellante non aveva neppure impugnato la ratio decidendi con la quale il tribunale, al di là della locuzione impiegata nel decreto (indennizzo), aveva escluso la natura di clausola penale o di danni ex art. 1727 c.c., della pattuizione e riconosciuta la natura retributiva del credito; e) fondato il motivo d'appello che lamentava l'ammissione al privilegio del credito per contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza degli avvocati, in effetti non assistito da prelazione;

4. contro la sentenza, Faro in LCA propone sei motivi di ricorso, cui si oppone B. con controricorso e ricorso incidentale tardivo su due motivi, cui resiste a sua volta LCA con controricorso; le parti hanno depositato memoria.

 

CONSIDERATO

che:

1. quanto al ricorso principale, con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la corte del merito omesso di esaminare la domanda subordinata, già proposta dalla LCA avanti al tribunale, diretta a sottrarre prededuzione o privilegio al credito di B., ove riconosciuto;

2. con il secondo motivo la sentenza è tacciata di difetto di motivazione laddove ha ritenuto che il tribunale avesse argomentato in ordine all'ammissione del credito col privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., comma 1, n. 2;

3. il terzo motivo invoca l'omesso esame del fatto decisivo che il compenso era stato pattuito alla clausola 4 del contratto, mentre la clausola 6, azionata dall'avvocato, gli riconosceva un'indennità per il caso di anticipato recesso della compagnia, sia pure quantificandola in misura pari al compenso;

4. il quarto motivo deduce l'omesso esame di altro fatto decisivo: il tribunale aveva accertato che si controverteva in giudizio di un credito per indennità da recesso e non per compensi maturati, tanto che aveva quantificato l'indennità previa riduzione in via equitativa del compenso già pattuito fra le parti, con statuizione non impugnata in appello;

5. con il quinto motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., laddove ha escluso che la procedura avesse impugnato i capi del decreto del tribunale che avevano riconosciuto la natura privilegiata del credito;

6. con il sesto motivo si invoca la violazione dell'art. 2751 bis c.c., comma 1, n. 2, avendo la sentenza erroneamente attribuito al credito di B. natura retributiva, senza considerare che la norma ha riguardo unicamente alla retribuzione dovuta per le prestazioni dell'ultimo biennio;

7. quanto al ricorso incidentale, con il suo primo motivo B. contesta la violazione delle norme che sovrintendono l'interpretazione dei contratti e sostiene che il contratto da lui stipulato con Faro, che prevedeva esplicitamente dei compensi (per massimo 200 posizioni di sinistri l'anno e 700 mila Euro l'anno oltre accessori, senza rimborso spese generali), la durata triennale (dal 30.10.2010 al 30.10.2013), il rinnovo eventuale tacito dal quarto anno alle stesse condizioni, aveva sostanziale natura "aleatoria", non essendo conoscibile, alla data della sua sottoscrizione, il flusso di cause in arrivo alla compagnia e da gestire da parte del legale;

8. con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta che la sentenza abbia attribuito al credito per CPA natura chirografaria;

9. osserva preliminarmente il Collegio che la pacifica pendenza dinanzi a questa Corte di due ricorsi per cassazione, entrambi proposti dalla LCA, l'uno, nella presente causa, avverso la sentenza emessa nel giudizio d'appello contro il decreto del tribunale che ha deciso dell'opposizione allo stato passivo e l'altro in via diretta contro il medesimo decreto (R.G. 2498/2016), pone una duplice questione preliminare; rilevato quale sia l'orientamento nel frattempo maturato sul tema del mezzo di impugnazione esperibile contro il decreto che decide dell'opposizione a stato passivo della LCA di una compagnia di assicurazioni, la sua applicazione si correla infatti allo snodo processuale con cui il medesimo punto è stato dibattuto nel contraddittorio avanti al giudice di merito, da questi affrontato e deciso, nonché infine censurato;

10. la questione dell'ammissibilità dell'appello, per sopravvivenza dell'art. 255 cod. ass., rispetto alla complessiva novellazione della L. Fall., artt. 99 e segg., a seguito delle riforme del 2006-07, è stata espressamente esaminata dalla Corte d'appello di Genova, nel presente giudizio, rigettando la corrispondente eccezione sollevata dall'appellato B.;

11. ora, benché la statuizione non sia stata impugnata con apposito motivo di ricorso incidentale, il B., in sede di controricorso, pur in un conciso riferimento ad un quadro di "eccezioni preliminari" (pag. 8) fa menzione di una "violazione della L. Fall., art. 99", con uno sviluppo in parte argomentativa dell'eccepito principio - così denominato dalla parte - del divieto del ne bis in idem; tanto basta (secondo il tenore di Cass. 15698/2006) per poter ritenere che la paventata prospettazione di una "controversia (che) si concluderà necessariamente con due sentenze" (essendo in realtà questo il risultato non voluto dall'eccipiente-ricorrente incidentale) involga il preliminare profilo della decidibilità, per così dire "nel merito", della presente causa, esito che dipende, in senso stretto, dalla valutazione di ammissibilità dell'appello, requisito fondamentale per poter esaminare nei suoi vizi intrinseci la sentenza della corte genovese;

12. all'approdo paventato dal controricorrente, cioè alle due pronunce, in realtà non si giunge ove il presupposto di una di esse venga travolto, alla luce dell'abrogazione tacita dell'art. 255 cod. ass. e della conseguente inammissibilità dell'appello sulla decisione del tribunale resa in materia di opposizione allo stato passivo di LCA, essendo invece e solo proponibile, avverso quel decreto, il ricorso per cassazione, peraltro in fatto promosso dalla procedura (R.G. 2498/2016) e chiamato ad udienza odierna avanti al medesimo collegio di questa Corte;

13. più che di divieto di ne bis in idem, che va impedito in base al principio, riconosciuto nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE del 7 dicembre 2000, nell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU, nonché, nel diritto domestico, nell'art. 649 c.p.p., come garanzia della persona dalle duplicazioni di esercizio delle funzioni repressive, con rinnovato esercizio della giurisdizione su un fatto già definitivamente giudicato, per il giudizio civile va fatta menzione dell'immutabilità formale dell'atto-sentenza, conseguente al giudicato formale regolato dall'art. 324 c.p.c., e della immutabilità degli effetti della pronuncia, in quanto idonea ad accertare ad ogni effetto ex art. 2909 c.c., a chi spetti il diritto ad un dato bene della vita in contesa, in prospettiva del diritto ad un ricorso effettivo ad un giudice (art. 47 Carta Lisbona);

14. occorre a questo punto domandarsi se il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, il quale importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, incontri nella specie il limite del divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., che a sua volta preclude al giudice di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio (Cass. 5832/2021, 8645/2018);

15. ad avviso del collegio, il rilievo dell'inammissibilità dell'appello non supera tale limite, alla luce della complessiva e per quanto non del tutto appropriatamente configurata "eccezione preliminare" dedotta dal controricorrente, con esplicito richiamo però al coordinamento della L. Fall., art. 99, con l'art. 255 cod. ass., che ha orientato FARO LCA a svolgere due impugnazioni e il creditore B. ad opporsi alla emissione di due pronunce, contestando che LCA non ha rinunziato a quella iniziata con l'appello (di qui il riferimento, benché generico, all'art. 358 c.p.c.)chiedendo comunque ed infatti che tale esito duplice ed evidentemente contraddittorio sia scongiurato;

16. quanto in premessa permette pertanto, a fronte della contestazione formulata dal controricorrente-ricorrente incidentale in ragione della persistenza dell'appello di controparte quale mezzo d'impugnazione, di richiamare il recente indirizzo reso da Cass. 16549/2021 a soluzione del contrasto sorto sul punto; il ricorso della LCA è infatti inammissibile, con inefficacia - per ogni altra parte - di quello incidentale di B., poiché avverso il decreto Trib. Genova 2166/2015 non era proponibile l'appello bensì, come peraltro avvenuto, il solo ricorso per cassazione;

17. ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 255 (codice delle assicurazioni private), il provvedimento del tribunale avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello, visto che ai sensi dell'art. 245 del medesimo D.Lgs., la disciplina della Legge Fallimentare si applica alla liquidazione coatta amministrativa solo per quanto non espressamente previsto e nei limiti della compatibilità; nel citato precedente si è dunque posta la questione se prevalga, in base al rinvio, la disciplina desunta dal riferimento all'appello (di cui all'art. 255 cod. ass.) o quella conseguente al rinvio alle previsioni generali (L. Fall., artt. 206 e 207), che ricalcano lo schema di quelle di cui alla L. Fall., artt. 98 e 99;

18. questo Collegio reputa possa aderirsi alla menzionata composizione delle riferite dissonanze interne alla Sezione (cfr. Cass. 18119/2017 e Cass. 23430/2020, per le quali, "in tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 255, contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione al passivo può essere proposto appello e non direttamente ricorso per cassazione L. Fall., ex art. 99", a fronte dell'opposta tesi, sostenuta da Cass. 1331/2017 e da Cass. 31474/2018, per cui "il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 254, comma 2, (cd. codice delle assicurazioni private), nel testo in vigore "ratione temporis", laddove stabilisce che "l'opposizione è disciplinata dalla L. Fall., artt. 98,99 e 100", contiene un rinvio mobile alle norme richiamate, sicché, in mancanza di una più specifica disciplina processuale, il decreto ammesso all'esito del giudizio di opposizione non è suscettibile di appello ma solo di ricorso per cassazione");

19. risulta invero persuasiva, dunque da perseguire in continuità, senza necessità di investire del problema le Sezioni Unite, "un'esegesi più saldamente ancorata alla L. Fall., art. 194, al quale - nell'attuale vigenza si deve il coordinamento tra la detta legge fallimentare e le previsioni speciali in tema di liquidazione coatta amministrativa"; posto invero che la liquidazione coatta amministrativa forma oggetto di una disciplina di carattere generale, contenuta nel titolo V della legge fallimentare, agli artt. 194-215, e che essa si articola in ampi richiami alle norme sul fallimento, con aggiunta di discipline settoriali contenute in ciascuna legge speciale, il relativo richiamo, nel provvedere in rapporto alla categoria di imprese di volta in volta considerate, individua "tuttavia presupposti (oggettivi e soggettivi) e regole procedimentali ulteriori rispetto a quelle di cui alla disciplina generale, la quale mantiene un'essenziale funzione suppletiva proprio in base all'art. 194, comma 1, secondo cui la liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente; così che il rapporto fra i due livelli di disciplina deve considerarsi delineato dall'art. 194, nel senso che possiedono (i) valenza generale suppletiva le norme del titolo V della Legge Fallimentare, con la previsione che la liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni ivi dettate "salvo che le leggi speciali dispongano diversamente", e (ii) valenza speciale codeste ultime;

20. osserva invero Cass. 16549/2021 che lo stesso art. 194, stabilisce, al comma 2, che sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle della L. Fall., artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211, 213; con il che sarebbe "sancita non solo la valenza generale suppletiva delle norme del titolo V della Legge Fallimentare, ma anche la prevalenza di una parte cospicua della disciplina generale consegnata ai predetti articoli con l'obiettivo di assicurare un nucleo di uniformità delle diverse discipline speciali regolatrici della liquidazione coatta amministrativa rispetto alle singole tipologie di imprese a essa soggette"; e così confermata la natura mobile del rinvio contenuto nelle norme settoriali a quelle della Legge Fallimentare, per ragioni coerenti a una normativa in continua evoluzione", diventando allora decisiva la constatazione che la L. Fall., art. 209, specifica il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa mediante ulteriore rinvio agli artt. 98, 99, 101 e 103 (sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore); la vigente formulazione dell'art. 254 cod. ass., a sua volta rinvia proprio alla L. Fall., art. 99, il quale contiene (all'ultimo comma) una disciplina specifica in ordine alla conclusione del processo di opposizione al passivo, con decreto soggetto esclusivamente a ricorso per cassazione;

21. ne deriva che la prevalenza da accordare a tali norme è ancorata al suddetto elemento testuale - più che alla questione dell'abrogazione del riferimento alla L. Fall., art. 100, dal testo dell'art. 254 cod. ass. (essendo il regime dell'art. 100 a proposito dell'impugnazione dei crediti ammessi interamente confluito nella L. Fall., art. 98) - divenendo essenziale quello incentrato sulla L. Fall., art. 194, che, tenuto conto della riformulazione della L. Fall., art. 209, conseguente al D.Lgs. n. 169 del 2007, "vede necessariamente abrogate tutte le previsioni delle leggi speciali non compatibili col procedimento di formazione dello stato passivo così unitariamente definito nelle linee essenziali"; ne consegue che l'insieme di previsioni di rinvio (multilivello) enuncia, nella sostanza, "una modificazione tacita del testo legislativo dell'art. 255 cod. ass., il quale menziona sì l'appello, ma secondo "le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile"; ed è un fatto che in nessuna norma della legge fallimentare (e neppure del futuro CCII) è disciplinato un giudizio di appello avverso le decisioni assunte nell'opposizione al passivo"; tale argomentazione ha condivisibilmente permesso di statuire che lo schema formale dell'art. 255 cod. ass., salvo il generico rinvio al codice di rito, "recede dinanzi al contenuto effettivo della norma complessivamente intesa, la quale in correlazione con la L. Fall., art. 194, manifesta l'effettiva portata del precetto in termini da considerare sintonici, semmai, con la previsione generale"; questa la ragione per cui Cass. 16549/2021 ha predicato il caso, nell'ambito dell'interpretazione della legge, come un'ipotesi di abrogazione tacita dell'art. 255 cod. ass., rispetto al precetto, "per modo da svalutarsi completamente il mantenuto riferimento testuale all'appello che, ancora, per un evidente difetto di coordinamento, lì formalmente si rinviene; e in questo senso va affermato il principio di diritto che governa la fattispecie, nel rapporto tra la L. Fall., art. 194, commi 1 e 2, l'art. 209 citata legge e l'art. 255 cod. ass.";

il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, restando inefficace quello incidentale tardivo; ai sensi dell'art. 382 c.p.c., u.c., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché il giudizio d'appello non poteva essere iniziato;

tenuto conto della solo recente soluzione del contrasto sulla questione preliminare, le spese del presente giudizio e di quello d'appello vanno interamente compensate fra le parti;

va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale(Cass. s.u. 4315/2020).

 

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio d'appello non poteva essere iniziato; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità; ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dallaL. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022.