Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26396 - pubb. 12/01/2022

Impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare: legittimazione ed interesse

Cassazione civile, sez. I, 27 Dicembre 2021, n. 41512. Pres. Cristiano. Est. Amatore.


Fallimento – Domanda tardiva di ammissione al passivo e legittimazione all’impugnazione dei crediti già ammessi

Fallimento – Domanda tardiva di ammissione al passivo e decorrenza dell’interesse all’impugnazione dei crediti già ammessi



Entro i termini di decadenza previsti dalla legge, sono legittimati all'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98, 3 comma, l. fall., tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione al passivo sia stata accolta definitivamente o sia ancora sub iudice per la pendenza dell'opposizione contro il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata ancora esaminata.

L'interesse all'impugnazione dei crediti tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge sin dal momento della proposizione di tale domanda e permane sino a quando l'impugnante non veda definitivamente accertata l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva l'ipotesi che il credito in contestazione non venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima che la domanda tardiva sia stata esaminata. (Giovanni Maria Baratta) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Giovanni Maria Baratta



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