Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26304 - pubb. 16/12/2021

Il cram down degli Enti ex art. 180, comma 4, l.f. è applicabile anche al concordato fallimentare

Tribunale La Spezia, 25 Novembre 2021. Pres. Brusacà. Est. Lottini.


Concordato fallimentare – Cram down ex art. 180, comma 4, l.f. – Applicabilità



L'art. 180, comma 4, legge fall., come modificato dall'art. 3, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 125/2020, nonché dal DL. 118/2021 convertito nella L. n. 159/2020 - il quale consente al tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, quando essa sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e sia prospettabile la preferibilità della proposta di soddisfacimento della stessa amministrazione rispetto all'alternativa liquidatoria - è applicabile in via analogica anche al concordato fallimentare.

Nella disciplina del concordato fallimentare è, infatti, contenuta una lacuna, in quanto difetta una norma come quella dettata dall'art. 3 comma 1 bis e 1 ter del d.l. 125/2020 citato; manca, cioè, una norma che disciplini il caso in cui l'amministrazione finanziaria esprima voto contrario all'approvazione della proposta di concordato fallimentare -sia ai fini dell'omologa, sia, ancor prima, ai fini del potere del giudice delegato di dare seguito alla procedura nonostante detto voto contrario, quando esso sia decisivo per il raggiungimento della maggioranza e quando la proposta di soddisfacimento della stessa amministrazione sia concretamente preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria (cd. giudizio di era« down). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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