Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25829 - pubb. 04/09/2021

La modifica al piano consentita dal D.L. 23/2020 non implica la necessità di una nuova ammissione alla procedura

Tribunale Parma, 07 Giugno 2021. Pres. Ioffredi. Est. Vernizzi.


Concordato preventivo – Modifiche al piano – Covid-19 – Effetti – Nuova ammissione alla procedura



L’art 172 l.f. consente al debitore di apportare modifiche al piano concordatario fino a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori, senza distinguere tra modifiche migliorative o peggiorative, al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito (Cass. 8575/2015).

Deve tuttavia escludersi che ove tale facoltà venga esercitata successivamente al decreto di apertura previsto dall’ art. 163 l.f. si determini una regressione della procedura implicante la necessità di una “nuova ammissione” ( Cass. 495/2015), né può ritenersi che il disposto dell’art 9, comma 2, D.L. 23/2020, volto a disciplinare la facoltà di modifica della proposta concordataria nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, abbia apportato significative innovazioni al riguardo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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