Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25658 - pubb. 14/07/2021

Illegittima la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia di imprenditore pienamente solvibile

Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, 30 Giugno 2021. Pres. De Marco. Est. Di Sano.


Fumus boni iuris – Obbligo di esaminare la condizione economico-patrimoniale del debitore da parte dell’Istituto segnalante – Illegittimità segnalazione in C.R.

Periculum in mora – Presupposto del provvedimento cautelare – diniego di finanziamento all’imprenditore – Pregiudizio a bene costituzionalmente tutelato dall’art. 41 Cost.



La segnalazione presso la Centrale Rischi, alla luce della funzione ad essa ascritta dall’ordinamento, postula una compiuta ed adeguata disamina della condizione economico-patrimoniale del debitore, legittimando la Banca a provvedere alla classificazione del credito come sofferente solo nel caso in cui l’inadempimento sia indice sintomatico di uno stato di insolvenza che, sebbene non necessariamente tale da integrare il presupposto di cui all’art. 5 L.F., in ogni caso deve essere rivelatore dello stato di difficoltà finanziaria in cui il primo versa, non potendosi appiattire nella mera constatazione del ritardo nel pagamento e ciò, non solo alla luce della essenziale funzione che la detta segnalazione svolge, ma anche per gli effetti che da essa derivano (con riferimento, in primis, alle future possibilità di accesso al credito).

È pertanto illegittima la segnalazione a sofferenza eseguita in assenza di idonea valutazione dell’insolvenza del debitore.

È altresì illegittima la segnalazione per un saldo debitore irrisorio (nel caso di specie 7,48 euro) e per il pagamento di due sole rate del mutuo a fronte di un rapporto decennale durante il quale non sono mai insorte contestazioni.

Presupposto del ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa e del conseguente reclamo al Collegio, quale rimedio sostitutivo e devolutivo, non è il danno, ma il pericolo del suo verificarsi nelle more del giudizio di merito.

Ne consegue che il diniego, causato da una segnalazione verosimilmente illegittima in quanto effettuata senza la necessaria e preventiva verifica dello stato di insolvenza, espresso dagli Istituti di Credito alle richieste di finanziamento ricollegabili all’esercizio dell’attività d’impresa determina la conseguenza pregiudizievole dell’impossibilità di accedere al mercato del credito e, pertanto, appare idoneo a determinare un pregiudizio rilevante ad un valore costituzionalmente tutelato dall’art. 41 Cost. e, in particolare, connotato da un eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito anche nei suoi aspetti patrimoniali. (Adele Martinez) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Adele Martinez



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