Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22320 - pubb. 14/09/2019

Liquidazione coatta amministrativa, inammissibilità o improcedibilità dell'azione volta all'accertamento del mancato trasferimento di un determinato credito

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2018, n. 18481. Est. Falabella.


Fondazione Ordine Mauriziano - Commissariamento - Speciale procedura di liquidazione - Residuale rinvio alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa - Azione volta all'accertamento del mancato trasferimento di un determinato credito nei confronti della Fondazione - Conseguenze - Inammissibilità o improcedibilità



A seguito del commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, in virtù dell'art. 30 d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., in l. n. 222 del 2007, che, nel prevedere una speciale procedura di liquidazione, rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, la domanda volta ad accertare che il credito non è stato trasferito alla Fondazione, e quindi non è confluito nella massa passiva della gestione separata di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) d.l. n. 277 del 2004, conv., con modif., in l. n. 4 del 2005, è soggetta alla disciplina dell'accertamento dei crediti concorsuali e, se proposta avanti al giudice della cognizione ordinaria, deve essere dichiarata inammissibile, o improcedibile, qualora sia stata formulata prima dell'apertura della procedura, perché, a prescindere dalla posizione assunta da chi ha agito in giudizio, l'oggetto della domanda è pur sempre la verifica dello stato passivo della Fondazione. (massima ufficiale)


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