Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22139 - pubb. 11/01/2019

Anticipazione delle spese dall'erario per spese processuali strettamente occorrenti

Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 1979, n. 3072. Est. Martinelli.


Spese processuali sostenute dai creditori per l'esperimento di azioni revocatorie - Inclusione - Inammissibilità



L'art 91 della legge fallimentare, che disciplina l'anticipazione delle spese dall'erario, trova applicazione soltanto in ordine alle spese processuali "strettamente" occorrenti, e, quindi, necessarie all'espletamento della procedura concorsuale, e cioe per tutti quegli Atti, necessariamente richiesti dalla legge, corrispondenti allo specifico interesse pubblico diretto all'eliminazione o al risanamento delle imprese in stato di insolvenza. Conseguentemente, tale anticipazione non puo riguardare le spese processuali che attengano ad attivita di carattere discrezionale e che, comunque, corrispondano ad interessi di natura privata, come quelli dei creditori fallimentari nel caso di esperimento dell'Azione revocatoria. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato