Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22138 - pubb. 11/01/2019

L'imposta proporzionale di registro non costituisce debito prededucibile

Cassazione civile, sez. I, 16 Novembre 1981, n. 6056. Est. Gualtieri.


Imposta di registro - Concordato preventivo e fallimentare - Proporzionale



L'art. 111 comma primo legge fallimentare avendo carattere eccezionale ed essendo quindi di stretta interpretazione in quanto deroga al fondamentale principio della par condicio creditorum, è applicabile solo alle obbligazioni contratte dagli organi della procedura subentrati all'imprenditore fallito nell'amministrazione e nella disposizione dei suoi beni per la continuazione dello Esercizio dell'impresa, ove questa sia stata autorizzata, nonché dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e, in generale, per le spese della stessa procedura. Pertanto, l'imposta proporzionale di registro, sul concordato fra creditori e debitore, qualora a seguito di risoluzione del concordato sia stato dichiarato il fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo, riguardando un atto del debitore e non anche un'obbligazione contratta dagli organi della procedura, non costituisce un debito prededucibile a norma del citato art. 111. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato