Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21204 - pubb. 08/02/2019

Competenza del tribunale ordinario nell’ipotesi di imitazione servile ex art. 2598 n.1 c.c. senza la prospettazione della lesione di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale o d’autore

Tribunale Vicenza, 21 Gennaio 2019. Est. Martina Rispoli.


Tribunale ordinario – Concorrenza sleale pura – Imitazione servile – Incompetenza della sezione specializzata d’impresa



Sono attribuite alle sezioni ordinarie del Tribunale le fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio di proprietà industriale (cd. concorrenza sleale pura).
Si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e la tutela della proprietà industriale ed intellettuale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 sia nella ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale ed intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento danni debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva (Cass. Civ. n. 21762/2013), cosicché la cognizione della sezione specializzata si configura in tutte le ipotesi in cui deve verificarsi se i comportamenti di concorrenza sleale dedotti interferiscono con un diritto di esclusiva, relativo all'esercizio del diritto di proprietà industriale o del diritto di autore.
Qualora la tutela cautelare sia azionata per ottenere l’accertamento di un comportamento della resistente integrante gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 c.c. n.1 senza la prospettazione della lesione di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale o d’autore, la controversia rientra tra le ipotesi di “concorrenza sleale pura”, nel senso sopra specificato, correttamente radicata dinanzi al Tribunale ordinario. (Nicola Alberti) (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Nicola Alberti e Francesco Fontana


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