Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20401 - pubb. 04/09/2018

Applicabilità della disciplina sul trasferimento d’azienda all’ipotesi di successione di imprese nel medesimo contratto di appalto

Tribunale Cagliari, 02 Agosto 2018. Est. Emanuela Muscas.


Successione di imprese nel medesimo appalto – Clausola del capitolato che obblighi il subentrante ad acquisire il personale già impiegato nei servizi – Dovere del nuovo appaltatore di applicare le tutele previste dall’art. 2112 del codice civile garantendo a ciascun lavoratore la continuità del rapporto, l’anzianità maturata e il livello di inquadramento, il trattamento retributivo e l’orario di lavoro goduti in forza all’impresa cessante – Non sussiste – Facoltà di ridefinire i rapporti in armonia con le esigenze gestionali ed organizzative ravvisate e di regolamentarli attraverso la disciplina collettiva prescelta – Sussiste

Successione di imprese nel medesimo appalto – Clausola del capitolato che obblighi il subentrante ad acquisire il personale già impiegato nei servizi – Requisiti di autonomia della struttura organizzativa ed operativa e di discontinuità tra cessante e subentrante tali da escludere l’ipotesi di trasferimento di azienda – Ipotesi in cui il nuovo appaltatore impieghi beni strumentali propri e compia investimenti per l’acquisto di attrezzature, strumenti e materiale da destinare ai servizi appaltati e non consti quindi il trasferimento, tra l’impresa cessante e quella subentrante, di strutture materiali non trascurabili – Non sussistono



In caso di successione di imprese nel medesimo appalto, laddove le pattuizioni intercorse con l’amministrazione committente pongano in capo al soggetto subentrante l’obbligo di acquisire il personale già impiegato nei servizi appaltati, tale impegno non può estendersi fino a ricomprendere tutte le tutele previste dall’art. 2112 del codice civile - implicanti l’obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro facenti capo al vecchio appaltatore garantendone la continuità e riconoscendo a ciascun lavoratore l’anzianità maturata, lo stesso livello di inquadramento, il trattamento retributivo e l’orario di lavoro – dovendo detto obbligo viceversa limitarsi all’assunzione del personale in servizio senza precludere all’impresa subentrante di ridefinire i rapporti acquisiti in armonia con le esigenze gestionali ed organizzative ravvisate e di regolamentarli attraverso la disciplina collettiva prescelta. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)

In caso di successione di imprese nel medesimo appalto e in presenza di una specifica clausola che obblighi l’impresa subentrante ad acquisire il personale già impiegato nei servizi, l’ipotesi del trasferimento d’azienda prevista dall’art. 2112 del codice civile deve escludersi, a norma dell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, quando il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa ed operativa e quando siano presenti elementi di discontinuità tra cessante e subentrante, tali da determinare una specifica identità di tale ultima impresa.
Siffatti requisiti di autonomia organizzativa e operativa e di discontinuità sussistono – e deve di conseguenza ravvisarsi mero obbligo di assunzione di lavoratori anziché l’ipotesi di trasferimento d’azienda prevista dall’art. 2112 del codice civile - allorquando il nuovo appaltatore eserciti i servizi oggetto di affidamento adottando mezzi e beni strumentali propri, organizzati in funzione dell’attività economica e dotati di identità autonoma, e compiendo investimenti per l’acquisto di attrezzature, strumenti e materiale di vario genere da destinare ai servizi appaltati, in un’ottica di valorizzazione degli stessi in termini di fruibilità ed efficienza, e non consti quindi il trasferimento, tra l’impresa cessante e quella subentrante, di non trascurabili strutture materiali o altro carattere idoneo a conferire autonoma capacità operativa a maestranze stabilmente coordinate e organizzate tra loro. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessio Pottini


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