Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20194 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. VI, 03 Agosto 2017, n. 19478. Est. Marulli.


Procedimento di reclamo ex art. 26 l.fall. - Norme sui procedimenti in camera di consiglio - Applicabilità - Conseguenze - Reclamo avverso decreto incidente su diritti soggettivi - Mancata comparizione del ricorrente - Dovere del tribunale di decidere il reclamo - Sussistenza - Eventuale decreto di non luogo a provvedere - Ricorso per cassazione ex art. 111, Cost. - Ammissibilità



Nel procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 26 l.fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le regole generali sui giudizi camerali ex artt. 737 segg. c.p.c. ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio, sicché, qualora dichiari erroneamente "non luogo a provvedere" sul medesimo, questo provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost. (massima ufficiale)


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