Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19249 - pubb. 13/03/2018

L'ipoteca erariale non è né giudiziale né volontaria e non è dunque soggetta a revocatoria ex art. 64 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 08 Marzo 2017, n. 5561. Est. Bisogni.


Fallimento - Revocatoria ex art. 64 l.f. - Ipoteca erariale - Esclusione



L'ipoteca erariale è una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 64, comma 1, n. 4 della legge fall., il quale prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. Essa, pur potendo essere accostata all'ipoteca giudiziale, con la quale ha in comune la subordinazione dell'iscrizione ad una iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, se ne differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, il quale non è rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta pertanto di una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal codice civile, e quindi non suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 64, comma 1, n. 4 l.fall. che prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. Lipoteca erariale configura pertanto un genus ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge e non può essere soggetta a revoca ai sensi dell'art. 64, comma 1, n. 4, l.fall. (Cass. civ. sez. 1, n. 3232 del 1 marzo 2012; n. 7864 del 3 aprile 2014; n. 4464 del 7 marzo 2016; 19749 del 9 agosto 2017). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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