Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17647 - pubb. 30/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 1985, n. 5529. Est. Rossi.


Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Partecipazione dei creditori tardivi - Provvedimento del giudice delegato sulla relativa istanza - Ricorso immediato per cassazione ex art. 111 cost. - Esclusione - Reclamo al tribunale ex art. 26 della legge fallimentare - Ammissibilità



Il decreto, con il quale il giudice delegato, a norma dell'art. 112 della legge fallimentare, provvede sull'istanza proposta dal creditore insinuato tardivamente, per essere ammesso al prelievo dall'attivo delle somme che sarebbero a lui spettate in occasione di precedente ripartizione, integra un provvedimento decisorio su posizioni di diritto soggettivo, avverso il quale deve essere esclusa la diretta esperibilità del ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, stante la sua impugnabilità con reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare (nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, che non ha eliminato dall'ordinamento l'istituto del reclamo, ma solo inciso sulla sua regolamentazione positiva). (massima ufficiale)


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