Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17637 - pubb. 01/07/2010

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Appello Genova, 28 Giugno 2017. .


Concordato fallimentare – Omologazione – Proposta concordataria – Poteri di controllo del tribunale in sede di omologa – Limiti



In caso di concordato fallimentare senza suddivisione in classi l’opponente ai sensi dell’art. 129 co. 2 l.f. non può sindacare il merito della proposta concordataria, perché nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)