Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17038 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 23 Marzo 2017. .


Concordato preventivo – Trasferimento immobiliare – Inopponibilità alla massa ex art. 45 l.f. – Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre – Separazione del bene immobile dall’attivo patrimoniale dell’impresa in concordato – Esclusione – Facoltà del contraente in bonis di far valere l’inadempimento – Sussistenza



Così come, aperta la procedura di concordato preventivo, un qualsiasi atto di trasferimento immobiliare volontario non potrebbe sortire efficacia nei confronti della massa, stante l’applicazione dell’art. 45 legge fall. alla domanda di concordato, allo stesso modo anche l’azione di esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre – per quanto non rientrante nel disposto dell’art. 168 legge fall. e quindi liberamente esperibile dalla controparte in bonis (Cass., Sez. I, 1 marzo 2002, n. 3022; Cass. Sez. I, 23 gennaio 1998, n. 615; giurisprudenza, peraltro, formatasi sotto il vigore del precedente disposto dell’art. 169 legge fall., che non conteneva alcun rinvio recettizio all’art. 45 legge fall.) – non potrebbe sortire la separazione dall’attivo patrimoniale dell’impresa in concordato del bene immobile oggetto del contratto preliminare; ne consegue che, non potendo la controparte in bonis procedere con l’esecuzione di un contratto validamente stipulato stante la cristallizzazione dell’attivo concordatario, non potrebbe al contempo negarsi al contraente in bonis di far valere l’inadempimento della controparte relativamente a un contratto che continua a produrre i suoi effetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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