Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16765 - pubb. 22/02/2017

Sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e specificazione del periculum in mora

Appello Ancona, 31 Gennaio 2017. Pres. Pastore.


Procedura Civile - Appello - Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata - Mancata specificazione del periculum in mora - Rigetto



Poiché “l'indiscriminata ed automatica concessione di efficacia esecutiva a tutte le sentenze corrisponde a una precisa scelta operata dal legislatore al duplice – dichiarato – fine di conferire maggiore incidenza alla decisione giurisdizionale e di funzionare come deterrente nei confronti di impugnazioni infondate e dilatorie”, ne consegue che “il pregiudizio patrimoniale del soccombente così come il rischio di non recuperare la somma perduta a seguito dell’esecuzione provvisoria” debba andare non solo “dimostrato da chi lo invoca”, ma non può, di per sé solo, impedire l’effetto attribuito come “normale” dalla legge alla condanna di primo grado, pena, in caso contrario, “una intrinseca contraddittorietà della legislazione processuale (disporre o non disporre l’immediata esecutività della sentenza, significa appunto spostare dall’una all’altra delle parti in contestazione il rischio del tempo necessario alla chiusura definitiva del processo)” e, perciò, “occorre che l’eventuale perdita della somma comporti ulteriori gravi conseguenze per il finale vincitore” (nella fattispecie de qua difetta il requisito del “periculum in mora” per non esser stato dedotto uno specifico rischio di irripetibilità delle somme nei confronti della parte appellata e non esser stata fatta allegazione delle ulteriori gravi conseguenza che l’eventuale perdita della somma possa comportare per il debitore). (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara


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