Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16363 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione penale, 06 Ottobre 2016. .


Concordato preventivo - Utilizzo della procedura per il compimento di atti dissipativi o distrattivi del proprio patrimonio - Approvazione dei creditori e omologa del tribunale - Irrilevanza



Mediante il concordato preventivo, l'imprenditore può compiere atti dissipativi o distrattivi del proprio patrimonio, rilevanti ai sensi dell'art. 216 l.f. (richiamato dall'art. 236 l.f.) nonostante il piano sia stato approvato dai creditori e omologato dal tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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