Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16291 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 17 Novembre 2016. .


Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Decorso del termine - Notifica della sentenza di fallimento nel domicilio eletto presso il difensore



Il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di fallimento, avvenuta ai sensi dell'art. 17, comma 1, l.fall. nel domicilio eletto presso il difensore della fase prefallimentare, rende inammissibile il reclamo tardivamente proposto, a prescindere dalla circostanza che la sentenza medesima sia stata o meno notificata (ovvero anche solo comunicata) alle altre parti del processo, non trattandosi di prescrizioni imposte a pena di nullità del provvedimento (Cass. 7 marzo 1963, n. 554). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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