Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16189 - pubb. 17/11/2016

Improcedibilità dell’azione revocatoria nei confronti di soggetto dichiarato fallito

Cassazione civile, sez. II, 04 Ottobre 2016, n. 19795. Est. Falabella.


Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Fallimento del convenuto – Improcedibilità dell’azione in sede ordinaria – Accertamento del diritto in sede di formazione del passivo



Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, le pronunce di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (Cass. 30 agosto 1994, n. 7583; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2746). La pronuncia di statuizioni dipendenti dall'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti della curatela del fallito è quindi inibita al giudice che abbia pronunciato su detta azione, dovendosi attuare solo in sede di formazione dello stato passivo avanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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