Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13442 - pubb. 07/10/2015

Opposizione allo stato passivo, omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e assegnazione di un nuovo termine perentorio per la notifica

Cassazione civile, sez. I, 01 Ottobre 2015, n. 19653. Est. Nappi.


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Assegnazione al ricorrente di un nuovo termine perentorio per la notifica



Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex articolo 99 L.F., l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al curatore ed agli eventuali creditori contro interessati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge né può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendosi evitare interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Ove, pertanto, il curatore e i creditori contro interessati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto "ex tunc", il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell'articolo 291 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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