Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1299/2008p - pubb. 01/07/2007

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Cassazione civile, 23 Maggio 2008, n. 0. .


Fallimento – Contratti pendenti – Leasing – Distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo – Rilevanza della volontà delle parti.



Il leasing di godimento è dalle parti stipulato con funzione di finanziamento rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e in corrispettivo di canoni remunerativi esclusivamente dell'uso dei beni locati. Il leasing traslativo è invece stipulato con riferimento a beni idonei a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e in corrispettivo di canoni che includono anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto da parte dell'utilizzatore. La riconducibilità del singolo contratto all'uno o all'altro dei due tipi dipende dalla volontà in concreto espressa dalle parti, il cui l'accertamento rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici, ovvero per vizio di motivazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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