Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12867 - pubb. 22/06/2015

Autovelox: incostituzionale l’art. 45 CdS se interpretato nel senso di non prevedere l’obbligo della taratura

Corte Costituzionale, 18 Giugno 2015, n. 113. Est. Carosi.


Circolazione stradale - Apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità - Sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura



Il consolidato orientamento della Corte di cassazione è nel senso che l’art. 45 Codice della Strada esoneri i soggetti utilizzatori dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità. Così come interpretato dalla Corte di cassazione, l’art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992 collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza. Dunque, l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada -, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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