Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1253 - pubb. 09/06/2008

Effetti della sentenza di fallimento e decorrenza del periodo sospetto per l'azione revocatoria

Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2008, n. 14065. Est. Nappi.


Cassazione civile – Error in procedendo – Accertamento del fatto che integra la denunciata violazione – Necessità.

Revocatoria fallimentare – Indicazione del numero di conto e delle rimesse effettuate nell’anno anteriore – Indeterminatezza della domanda – Esclusione.

Revocatoria fallimentare – Prospettazione in via cumulativa o alternativa di diverse ipotesi di inefficacia anche tra loro incompatibili – Ammissibilità.

Dichiarazione di fallimento da parte di tribunale incompetente – Regolamento di competenza con cassazione della sentenza del tribunale incompetente e rinvio ad altro tribunale indicato come competente dalla Corte di Cassazione – Distinzione tra accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi e regolazione della procedura di fallimento – Stabilità degli effetti cd. sostanziali – Decorrenza del periodo sospetto per la revocatoria dal periodo antecedente alla prima dichiarazione di fallimento anche se pronunciata da Tribunale incompetente - Sussistenza.



Quando avanti alla corte di cassazione viene dedotto un error in procedendo, il sindacato di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che su di essa sia stata eventualmente già adottata dal giudice del merito, indipendentemente dalle motivazioni esibite al riguardo, perché in questi casi la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, non potendo l’accertamento della violazione della norma processuale prescindere dall’accertamento anche del fatto che integra la violazione denunciata. (Bruno Inzitari) (riproduzione riservata)

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto o della “causa petendi” (ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, nn. 3 e 4, e 164, comma quarto, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la domanda con cui la curatela ha indicato il numero di conto corrente su cui erano affluiti i versamenti e l’agenzia presso cui era stato intrattenuto il rapporto, precisando di voler chiedere la dichiarazione di inefficacia di tutte le rimesse effettuate nell’anno anteriore al fallimento ed evidenziando le stesse nell’estratto conto prodotto dallo stesso attore. (Bruno Inzitari) (riproduzione riservata)

Non è indeterminata la domanda di revocatoria che, quale causa petendi della postulata inefficacia degli atti individuati, prospetti alternativamente o cumulativamente più ipotesi tra quelle elencate nell’art. 67 legge fall., posto che è indiscusso in giurisprudenza il principio secondo cui nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza con ciò venir meno all’onere della domanda e al dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni. Non incorre quindi nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum. (Bruno Inzitari) (riproduzione riservata)

La sentenza dichiarativa di fallimento ha una duplice efficacia: di accertamento dei presupposti oggettivi ed oggettivi (art. 16, comma 1 legge fall.) e di regolazione della procedura concorsuale (art. 16, comma 2). Pertanto, nel caso in cui ad una prima dichiarazione di fallimento da parte di tribunale incompetente segua una seconda dichiarazione da parte di altro tribunale indicato come competente dalla Corte di Cassazione, ad essere invalidati sono solo gli effetti di regolazione della procedura concorsuale, mentre rimangono fermi, benché ribaditi dalla seconda pronuncia, gli effetti di accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi accertati dalla prima e ciò in virtù del principio della unitarietà della procedura concorsuale e della stabilità degli effetti dell’accertamento della sentenza di fallimento anche ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria. (E’ stata quindi cassata la sentenza che ha respinto la domanda di revocatoria della curatela affermando che il computo a ritroso del periodo sospetto dovesse essere effettuato non dalla prima ma dalla seconda sentenza di fallimento). (Bruno Inzitari) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari



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