Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1236 - pubb. 25/05/2008

Utenti di gas metano e aliquote IVA

Tribunale Potenza, 02 Maggio 2008. Est. Conte.


Controversia avente ad oggetto il rimborso di un tributo relativo a rapporto contrattuale tra utente e società erogatrice del gas metano – Competenza del giudice ordinario – Sussistenza.

Controversie per ripetizione di indebito tra utenti e società di distribuzione di gas-metano – Uso promiscuo della fornitura di gas – Applicazione dell'aliquota IVA al 20%.



La questione avente ad oggetto il rimborso di un tributo conseguente ad un rapporto contrattuale tra la società erogatrice del gas metano e l’utente è di competenza del giudice ordinario. Tale tipo di rapporto non è, infatti, un rapporto tributario, la cui competenza è invece regolata dal D. Lgs. n. 546 del 1992 sul contenzioso tributario ma semplicemente una convenzione con una società privata di fornitura di beni e servizi su cui viene applicato un tributo indiretto in via di rivalsa. Non si tratta, poi, di ipotesi di litisconsorzio necessario (nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria), in quanto l'unico soggetto passivo in relazione alla domanda di ripetizione di indebito è la società erogatrice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le forniture di gas metano utilizzato per usi domestici promiscui devono essere assoggettate all'aliquota IVA ordinaria in virtù del principio di ordine generale in base al quale la legge speciale (aliquota 10 per cento –T1) deroga a quella generale (aliquota 20 per cento- T2) soltanto quando siano individuati i presupposti per la sua applicazione. Inoltre, in virtù del recente D. Lgs. n. 26/2007, che ha recepito la Direttiva europea 2003/96/CE, è cambiato il criterio di tassazione, che non si basa più sulla tipologia di utilizzo, ma sull'entità del consumo. L'aliquota del 10% deve essere applicata per la "somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui". Conseguentemente, per le somministrazioni eseguite fino al 31 dicembre 2007 trovano applicazione le regole di determinazione e le aliquote vigenti alla predetta data, anche se la fattura sarà emessa successivamente. Per le somministrazioni eseguite a partire dal 1 gennaio 2008 troverà applicazione il nuovo sistema tariffario basato su fasce di consumo. In particolare, i consumi di gas naturale esposti in bolletta/fattura verranno imputati allo scaglione di 480 metri cubi, fino a quando non verrà raggiunto il predetto limite, a partire dal 1 gennaio di ogni anno (ovvero, se successiva, dalla data di attivazione della somministrazione), fino al 31 dicembre dell'anno stesso (ovvero se anteriore, fino alla data di cessazione del contratto di somministrazione), con applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento. Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l'aliquota ordinaria del 20 per cento sulla parte eccedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio De Falco





omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nel provvedimento impugnato.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, M. Anna Rosa chiedeva al Giudice di Pace di Avigliano: a) di accertare e dichiarare che l’E.N.I. S.p.A. – Divisione GAS & POWER – aveva percepito somme indebite da essa attrice, nel periodo 1999-2004 e, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione, ex art. 2033 cod. civ., della somma di € 82,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; b) condannare, ex art. 1226 cod. civ., la stessa convenuta al risarcimento del danno per l’illegittimo comportamento tenuto, quantificato in €150,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; condannare la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio

A fondamento dell’azione proposta vi era una richiesta di rimborso della maggiore aliquota per IVA versata, relativamente al contratto e fatturazione della fornitura di gas-metano ad uso domestico da parte della società convenuta, in quanto, la stessa società, aveva sempre ed unicamente applicato l’aliquota al 20% anziché operare la distinzione tra gas erogato per uso riscaldamento (con IVA al 20%) e gas utilizzato per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda (con IVA al 10%), stante il dettato di cui al punto 127-bis della tabella A, parte III, allegata alla legge sull’IVA - D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (tariffa T1 prevista dalla delibera del C.I.P. n. 37 del 26/06/1986).

Sosteneva, in particolare, la M. che detta aliquota del 20%, riscossa indistintamente per l’intera fornitura di gas, doveva considerarsi illegittima quantomeno per il periodo non invernale, in cui l’accensione del riscaldamento non è attivata e, anzi, espressamente vietata dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; periodo che per il Comune di Avigliano, collocato nella zona climatica “E” della tabella allegata al citato D.P.R., risulta fissato dal 15 aprile al 15 ottobre. La società convenuta, inoltre, avrebbe dovuto, in sede di stipulazione del contratto di somministrazione, correttamente informare l’utente che il costo del combustibile utilizzato per il riscaldamento dell’abitazione era diverso da quello usato per la cottura di cibi e produzione di acqua calda, suggerendo l’eventuale istallazione di contatori separati, onde consentire la misurazione dei due tipi di utilizzo del gas e la relativa fatturazione con aliquote diverse (20 % nel primo caso e 10% nella seconda ipotesi), con conseguente minor costo della fornitura.

La convenuta E.N.I. S.p.A., chiedeva l’integrale rigetto della domanda attorea, poiché infondata sia in fatto sia in diritto, con vittoria delle spese di causa.

Il Giudice di Pace adito in primo grado, istruita la causa mediante produzione di documenti, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava l’E.N.I. S.p.A., divisione GAS & POWER, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di M. Anna Rosa della somma di € 82,00, oltre interessi dalla domanda al saldo; condannava, altresì, la medesima società al pagamento, sempre in favore della M., della somma di €100,00 a titolo di risarcimento in via equitativa del danno, oltre alle spese e competenze di giudizio, liquidate in complessivi € 457,06.

Con atto di appello del 23.02.2006, notificato il 6.03.2006, l’E.N.I. S.p.A. proponeva opposizione avverso la prefata sentenza n. 15/06 emessa dal Giudice di Pace di Avigliano, Dott.ssa Lovaglio, in data 13/01/2006.

La società debitrice censurava la sentenza di primo grado per violazione ed erronea interpretazione della legge e ne chiedeva, per l’effetto, l’annullamento.

Evidenziando, in particolare:

1)                     La norma fiscale che prevede l’aliquota ridotta (al 10%) aggancia la tassazione al profilo tariffario e la tariffa T1 è prevista solo per le cessioni di gas esclusivamente destinate alla cottura e produzione di acqua calda e non anche per il riscaldamento. Il trattamento più favorevole dell’aliquota al 10% può trovare applicazione solo per gli utenti che hanno richiesto una fornitura del tipo T1, a prescindere dall’uso effettivo. Lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare n. 266/E del 3.12.1999, ha confermato che la norma agevolativa fa riferimento a due condizioni congiuntamente richieste per l’applicazione dell’imposta al 10%: l’uso domestico e, nell’ambito di questo, la finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda. Anche nei casi di uso c.d. promiscuo, come nel caso di specie, ove non sia possibile determinare la parte impiegata per usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l’imposta si applica con aliquota ordinaria sull’intera fornitura. Il regime tariffario di imposta in materia di gas-metano non è legato, dalla vigente disciplina, alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale. Essendo il contratto stipulato con l’odierna appellata soggetto alla Tariffa T2 deve conseguentemente applicarsi l’aliquota IVA al 20%.

2)                     La sentenza impugnata è priva di motivazione, pervenendo all’accoglimento della domanda di parte oggi appellata sul solo presupposto della normativa vigente in tema di divieto di accensione del riscaldamento, facendo discendere unicamente da ciò l’obbligo della tassazione al 10% in tale periodo dell’anno.

3)                     I danni a cui è stata condannata l’appellante, nell’impugnata sentenza, non risultano in alcun modo dimostrati, ciò in palese violazione dell’art. 2697 cod. civ..

4)                     chiedeva, conclusivamente, in accoglimento del proposto appello, che venisse riformata in toto la sentenza n. 15/06 emessa dal Giudice di Pace di Avigliano e, per l’effetto, venisse condannata l’appellata alla restituzione delle somme già pagate, conseguentemente alla notifica dell’atto di precetto da parte della M. Anna Rosa, con condanna dell’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio M. Anna Rosa, con comparsa di costituzione e risposta deposita in Cancelleria il 22.06.2006, chiedendo al Giudice adito, in limine litis, di riconoscersi, come peraltro già eccepito e richiesto in primo grado, il difetto dello ius postulandi del difensore di parte appellante, avendo la società E.N.I. S.p.A. rilasciato la procura alle liti su foglio separato; nel merito rigettarsi il proposto appello, poiché infondato.

La causa non richiedeva una particolare attività istruttoria, essendo di natura esclusivamente documentale; pertanto, fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la introitava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preventivamente verificata la sussistenza delle rispettive legittimazioni attiva e passiva, nel merito ritiene questo Giudice che, sulla base dei motivi di impugnazione proposti, l’appello è suscettibile di positivo apprezzamento e va conseguentemente accolto.

Riguardo alla rilevata eccezione, da parte dell’appellata, del difetto dello ius postulandi, per il dedotto vizio di forma della procura speciale, questo giudicante ritiene che essa non possa trovare accoglimento. L’art. 83, comma 2, cod. proc. civ., infatti, ammette che la procura possa essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.

La giurisprudenza citata dall’appellata, onde supportare la tesi sostenuta, si riferisce in particolare al ricorso per Cassazione, il cui procedimento, come si sa, richiede maggiori e più pregnanti formalità rispetto al semplice mandato ad litem da conferirsi, appunto, a mezzo di procura speciale. Più recentemente la stessa Corte ha ritenuto che l’art. 83 c.p.c., come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, non postula che la procura, rilasciata su foglio separato, debba essere spillata in calce al ricorso per Cassazione, ben potendo essa essere congiunta materialmente anche nel corpo dell'atto cui inerisce (Cfr.: Cass., Sez. I, sent. n. 13178 del 16-07-2004).

Afferendo a questione di carattere altrettanto pregiudiziale, deve, altresì, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia.

E’ di tutta evidenza che la questione ha ad oggetto il rimborso di un tributo conseguente ad un rapporto contrattuale tra la società erogatrice del gas-metano e l’utente, per cui la competenza a decidere su tali tipi di controversie deve ritenersi, infatti, ad avviso di questo giudicante, esclusivamente del giudice ordinario. Tale tipo di rapporto non è un rapporto tributario, la cui competenza è invece regolata dal D.Lgs. n. 546 del 1992 sul contenzioso tributario; tali tipi di controversie non investono, quindi, un rapporto tributario, ma una convenzione con una società privata di fornitura di beni e servizi su cui viene applicato un tributo indiretto in via di rivalsa. Non è ravvisabile, pertanto, neppure l'ipotesi di litisconsorzio necessario (nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria), in quanto l'unico soggetto passivo in relazione alla domanda di ripetizione di indebito è la società erogatrice. Da ultimo si è comunque pronunciata la Corte Suprema che, con la sentenza n. 9191 del 04.05.2005, ha fugato ogni dubbio ed incertezza, affermando che ricade nella giurisdizione del giudice ordinario (e non in quella del giudice tributario) la controversia promossa dal cessionario di un bene (nel caso di specie, gas-metano), il quale chieda al cedente il rimborso dell'IVA indebitamente riscossa dal cedente. Non essendo il cessionario soggetto passivo di imposta, la controversia concerne un rapporto di natura privatistica, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine al regime IVA applicabile (Cfr.: la sentenza della Corte Cass., SS.UU., n. 6632 del 29 aprile 2003).

Ancora preliminarmente, inoltre, deve affermarsi che, trattandosi di controversia, sia pure incidenter, riferita ad un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., per la sua risoluzione ed esame non può che farsi applicazione delle norme di diritto, secondo la nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ.. Nel giudizio di che trattasi, dunque, il decidente ha l'obbligo di osservare i principi informatori della materia (cfr.: Cost. 6.7.2004, n. 206), nonché le norme costituzionali e quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie.

Venendo al merito della questione in esame, appare utile svolgere un breve escursus della normativa e delle risoluzioni emanate nella materia oggetto della controversia.

Il Comitato Interministeriale Prezzi, con riferimento all'uso domestico del gas metano, aveva previsto, con provvedimento del 26 giugno 1986, n. 37, l’applicazione di due distinte tariffe denominate “T1” e “T2”. La tariffa “T1” trovava applicazione nel caso di utilizzo del gas metano per la cottura cibi e per la produzione dell'acqua da utilizzare nell'ambito domestico (cucina, bagno, doccia ecc.), mentre la tariffa “T2” si applicava all'utilizzo del gas metano per il riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo di cottura cibi e acqua calda. Successivamente, l'Autorità dell'Energia e del Gas, con delibera n. 237 del 28 dicembre 2000, ha abolito il predetto sistema di classificazione tariffario a decorrere dal 1° luglio 2001, anche se l'applicazione delle tariffe “T1” e “T2” è stata prorogata, ai soli fini fiscali, dapprima fino al 30 settembre 2001 (articolo 2 decreto legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2001, n. 330) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2001 (articolo 7 decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418). Inoltre, la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di eliminare gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse aree geografiche del Paese, ha previsto (articolo 14) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si proceda ad una riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili, disponendo nel contempo, ai fini fiscali, la proroga dell'applicazione delle tariffe “T1” e “T2” fino all'adozione del citato decreto ministeriale. Tale provvedimento, invero, emanato il 25 marzo 2002, ha ridotto le aliquote delle accise gravanti sulle erogazioni di gas metano, avviando così il processo di armonizzazione tariffaria e di riavvicinamento delle aliquote, da attuarsi nel quadro della revisione organica del regime tributario dell'intero settore, cui si è fatto precedentemente richiamo. Infine, con la legge 27 febbraio 2002, n. 16 - di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 - è stata ulteriormente disposta (articolo 2) la proroga ai fini fiscali delle vecchie Tariffe “T1” e “T2” fino alla revisione organica del sistema di tassazione del gas metano. Riguardo propriamente agli aspetti fiscali, va rilevato che l'aliquota agevolata del 10 per cento, nella vigenza della proroga ai fini fiscali del sistema tariffario, si applica in base a quanto stabilito dal punto 127-bis) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle sole forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla vecchia tariffa “T1”. L’Amministrazione Finanziaria, in passato (vd. Risoluzione n. 34/E del 5 maggio 1998 – Circolare n. 273/E del 23 novembre 1998 - Circolare n. 82/E del 7 aprile 1999 – Circolare n. 226/E del 3 dicembre 1999 - Risoluzione n.155/E del 18 ottobre 1999, nonché la più recente Risoluzione n. 97/E del 29 aprile 2003), ha comunque precisato che, ove non sia possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta deve essere applicata con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura, per il principio di ordine generale in base al quale la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale solo nell'ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest'ultima. La circostanza per cui una tale conclusione sarebbe ingiusta in quanto non terrebbe conto dei periodi estivi in cui non vi è utilizzo di riscaldamento, secondo le citate Risoluzioni sarebbe irrilevante dato che, se è vero che il D.P.R. n. 412 del 1993 stabilisce i periodi annuali di esercizio degli impianti di riscaldamento distinti per aree geografiche, è anche vero però che tale norma può comunque essere derogata dai sindaci, con ordinanza, in caso di particolari situazioni climatiche, o dai singoli utenti che dispongono di impianti autonomi di riscaldamento. Pertanto, gli utilizzi di gas metano diversi da quelli indicati, ossia quelli per riscaldamento previsti dalla vecchia tariffa “T2” devono essere assoggettati all'aliquota ordinaria del 20 per cento. Anche nei casi di utilizzazione promiscua, ossia per cottura cibi e produzione di acqua calda ad uso domestico e per riscaldamento, l'Agenzia delle entrate ha precisato che si applica l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura, oltre che in forza del chiaro tenore del disposto normativo, in base al quale gli utilizzi diversi da quelli espressamente contemplati dal citato punto 127-bis sono assoggettati all'aliquota IVA del 20 per cento, anche per la ragione oggettiva che non è allo stato possibile contabilizzare separatamente la quota impiegata negli usi domestici per mancanza di impianti separati e, conseguentemente, di distinti contatori in grado di quantificare e ripartire in modo certo ed obiettivo la quota dì gas-metano impiegata per finalità agevolate (cottura cibi e produzione di acqua calda) da quella che viene destinata ad altre finalità (riscaldamento dell'abitazione). In ogni caso, la richiesta di distinte modalità di lettura dei contatori, ove per ipotesi tecnicamente possibile, dovrebbe nel caso essere rivolta dai consumatori incisi dal tributo direttamente alle aziende somministratrici del servizio. Né è percorribile, sempre in base a quanto riferito dalla citata Agenzia fiscale, la possibilità di applicare alle forniture di gas metano per uso promiscuo l'aliquota IVA in misura ridotta su di una quota determinata in via presuntiva mediante stime in ordine al tipo di utilizzo del gas, ovvero sulla base del periodo temporale di effettivo utilizzo degli impianti di riscaldamento, mancando in tal senso una espressa previsione nell'ambito della vigente disciplina IVA. Questo regime impositivo, come già precisato, continuerà ad operare sino a quando non si procederà ad una revisione organica del sistema di tassazione del gas metano che, proprio sulla scorta delle questioni più volte evidenziate dalle associazioni dei consumatori e dai parlamentari, il Governo attuerà ai sensi della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, in tema di forniture di gas-metano, non basta, pertanto, far riferimento alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al quadro normativo sulla base del quale sono disciplinate le ipotesi di applicabilità della detta Imposta agevolata.

Invero, la Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE, per quanto rilevante ai fini del thema decidendum, prevede che:

1. il testo dell'art. 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo: "A decorrere dal 10 gennaio 1993 gli stati membri applicano un'aliquota normale che, fino al 31 dicembre 1996, non può essere inferiore al 15%";

2. "in base alla relazione sul funzionamento del regime transitorio ed alle proposte sul regime definitivo che la Commissione presenta ai sensi dell'art. 28 terdecies, il Consiglio deliberando all'unanimità anteriormente al 31.12. 1995, fissa il livello dell'aliquota minima da applicare dopo il 31.12.1996 in materia di aliquota normale";

3. "gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori al 5% e sono applicate soltanto alle forniture di beni e servizi delle categorie di cui all'allegato H";

4. "gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale e di elettricità, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione della concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza".

La citata direttiva ha ricevuto attuazione da parte dello Stato italiano, per quanto attiene all'introduzione di "un'aliquota (IVA) ridotta alle forniture di gas naturale", con l'art. 36, comma 3, d.l. 30.8.1993 n. 331, convertito in legge 29.10.1993 n. 427, in forza del quale, in particolare nella tabella A, parte terza, allegata al DPR 26.10.1972 n. 663, "c) sono aggiunti i seguenti numeri: 127bis) somministrazione del gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista nel provvedimento del C.I.P. n. 37 del 26.6.1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione".

A prescindere dal considerare che in materia di gas metano "il regime tariffario e d'imposta non è legato alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale (in termini: Cost. 6.4.1993, n. 142), si osserva che la norma comunitaria, nel consentire agli Stati membri di "applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale" prevedeva espressamente che "lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione …….", e avendo lo Stato Italiano, palesemente, informato la Commissione solo con riguardo alla riduzione dell'aliquota IVA quanto alle somministrazioni soggette alla Tariffa T1, è evidente l'impossibilità di "creare" un contrasto con la norma comunitaria.

Irrilevanti e non pertinenti, al fine del decidere, si appalesano le considerazioni in ordine alle clausole contrattuali o ai principi di lealtà, secondo cui, al momento della sottoscrizione dei contratti, l'Azienda erogatrice avrebbe dovuto rendere noto ai consumatori che la tariffa T1 (in forza della quale il gas metano aveva un costo maggiore di quello fornito in base ad altra formula contrattuale e fatturato con la tariffa T2) avrebbe goduto di un regime di IVA agevolato, poiché esse non costituiscono la ratio della decisione.

Tali valutazioni, infatti, integrano un evidente contrasto con una direttiva comunitaria, di rango superiore alla legge ordinaria.

In particolare, ritenuto che in applicazione del principi comunitari lo Stato Italiano ha previsto l'applicazione della riduzione dell'aliquota IVA per le ipotesi di sola "somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1", pacifico, altresì, da un lato, che il regime tariffario e d'imposta in materia di gas metano non è legato - dalla vigente disciplina - alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale, dall'altro, che nella specie il contratto stipulato dall'istante è soggetto alla tariffa T2, è evidente che la domanda attrice non poteva essere accolta nel giudizio di primo grado, avendo la Società convenuta correttamente applicato l'aliquota normale anziché quella agevolata (riservata ai contratti soggetti alla tariffa T1).

In definitiva, va ricordato che i superiori principi e considerazioni sono stati sanciti dal Supremo Collegio (cfr.: Cass. Sez. III, 14.10.2005 n. 19978).

Successivamente, la stessa Corte ha sancito, con la sentenza n. 20220 del 18/9/2006, l’illegittimità, per violazione di norme comunitarie, dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento alle forniture di gas- metano a uso domestico promiscuo.

Come sopra detto, la normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal numero 127-bis) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’assoggettamento all’aliquota del 10 per cento delle “somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986”.

In base a tale disposizione, per usufruire dell’agevolazione in parola, è necessaria la compresenza di due condizioni, quali l’uso domestico e le finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1.

In ordine alla prima delle due condizioni, è possibile ravvisare l’uso domestico nel caso in cui la somministrazione avvenga nei confronti di soggetti che impiegano il gas metano nella propria abitazione privata, a carattere familiare o collettivo (includendo, quindi, tra le altre, caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi), e non l’utilizzano, invece, nell’esercizio d’impresa o per effettuare prestazioni di servizi (circolare n. 82 del 7/4/1999 del ministero delle Finanze).

L’uso domestico del gas è, tuttavia, un requisito necessario, ma non sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad aliquota ridotta delle operazioni in argomento.

E’, infatti, indispensabile che il combustibile oggetto della fornitura sia impiegato nell’uso di cottura cibi e produzione di acqua calda, di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986.

Nel caso, quindi, di impieghi del gas metano diversi da quelli sopramenzionati, quali quelli per riscaldamento (tariffa T2), si applicherà alla fornitura l’aliquota ordinaria del 20 per cento.

Le difficoltà sorgono, tuttavia, nel caso in cui il gas metano venga utilizzato in modo promiscuo, senza cioè che sia possibile distinguere, a causa della mancanza di impianti separati e conseguentemente di distinti contatori, la quota di gas impiegata per la cottura di cibi e la produzione di acqua calda e quella, invece, utilizzata per il riscaldamento.

La normativa attualmente vigente non ha, infatti, previsto alcun criterio di forfetizzazione, in ordine alla determinazione delle due diverse quote, in ragione dell’impossibilità di quantificare in modo certo e oggettivo la parte di gas metano destinata alla cottura di cibi e alla produzione di acqua calda, sia attraverso la formulazione di stime relative alla tipologia di impiego del gas metano, sia facendo riferimento al periodo temporale di utilizzo degli impianti di riscaldamento.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, l’impossibilità della quantificazione è legata al fatto che i limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento, previsti dalla normativa di settore, possono essere comunque derogati, in maniera generalizzata dai sindaci e in presenza di particolari situazioni climatiche dai singoli utenti.

Alla luce di questi elementi, il ministero delle Finanze (circolare n. 226/E del 3 dicembre 1999, risoluzione n. 97 del 29 aprile 2003) ha previsto che le forniture di gas metano utilizzato per usi domestici promiscui devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria, in virtù del principio di ordine generale in base al quale la legge speciale (aliquota 10 per cento) deroga a quella generale (aliquota 20 per cento) soltanto quando siano individuati i presupposti per la sua applicazione.

L’applicazione di questa interpretazione della normativa vigente in materia di aliquote Iva, concernenti la fornitura promiscua di gas metano a uso domestico, porta a ritenere inevitabilmente che la controversia sottoposta al giudizio di questo giudicante va risolta in favore della società appellante.

Al riguardo, nel ribadire come nell’applicazione del regime tariffario o dell’imposta rilevano il tipo di utenza o dell’impianto, che è unico e permanente, non stagionale, e non le modalità di concreta fruizione del servizio, così come stabilito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 6 aprile 1993, il giudice di prime cure, avendo affermato l’esclusività dell’analisi delle accennate modalità di fruizione di servizio, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle operazioni in argomento, è incorso nella “violazione delle norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie”.

Difatti, la richiamata direttiva n. 92/77/CEE, che modifica la direttiva n. 77/388/CEE, consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquota ridotta le forniture di gas naturale previa osservanza di una particolare procedura, volta a consentire la valutazione della sussistenza di eventuali rischi di distorsione di concorrenza da parte della Commissione europea.

In particolare, gli Stati membri che intendono prevedere tale aliquota ridotta devono informare preventivamente la Commissione, la quale valuta in ordine alla sussistenza dei predetti rischi di distorsione della concorrenza e si esprime al riguardo, sia esplicitamente sia in maniera implicita, considerandosi in quest’ultimo caso non esistenti i rischi di distorsione di concorrenza qualora la Commissione non si pronunci entro i tre mesi successivi al ricevimento dell’informazione.

In attuazione e a seguito delle sopra riportate disposizioni comunitarie, il legislatore nazionale, pur essendo già prevista precedentemente una normativa agevolativa per le forniture di gas metano per uso domestico, ha riformulato la disciplina relativa alle citate operazioni, introducendo, con l’articolo 36, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il già più volte menzionato numero 127-bis) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 633 del 1972, che prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota agevolata esclusivamente alle somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda.

Il legislatore, quindi, ha ottemperato ai sopramenzionati obblighi procedurali previsti dalla direttiva n. 92/77/CEE, legittimandone, di conseguenza, il contenuto, soltanto in relazione alla predetta innovazione normativa.

Sulla scorta di queste considerazioni, il principio affermato dal Giudice di pace in ordine a un’estensione dell’aliquota IVA del 10 per cento a fattispecie diverse e ulteriori rispetto a quanto previsto dal numero 127-bis) della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, deve ritenersi in contrasto con la citata direttiva n. 92/77/CEE, considerando, di conseguenza, fondata la posizione dell’appellante società fornitrice di gas metano.

L’avvertita problematica, su cui da anni si dibatte, ha indotto di recente il legislatore nazionale ad emanare il D. Lgs. n. 26/2007, con il quale, nel recepire la Direttiva europea 2003/96/CE ed al fine porre dei punti fermi sulla controversa questione, ha rivisto la normativa sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (e con la Circolare n. 2/E del 17 gennaio, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo). Di fatto, è cambiato il criterio di tassazione, che non si basa più sulla tipologia di utilizzo, ma sull'entità del consumo. È ora, infatti, previsto che l'aliquota del 10% deve essere applicata per la "somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui", mentre, come si è visto, con la vecchia normativa, il regime agevolato era previsto solamente per gli "usi domestici di cottura di cibi e per produzione di acqua calda".

Conseguentemente, per le somministrazioni eseguite fino al 31 dicembre 2007 trovano applicazione le regole di determinazione e le aliquote vigenti alla predetta data, anche se la fattura sarà emessa successivamente. Per le somministrazioni eseguite a partire dal 1 gennaio 2008 troverà applicazione il nuovo sistema tariffario basato su fasce di consumo. In particolare, i consumi di gas naturale esposti in bolletta/fattura verranno imputati allo scaglione di 480 metri cubi, fino a quando non verrà raggiunto il predetto limite, a partire dal 1 gennaio di ogni anno (ovvero, se successiva, dalla data di attivazione della somministrazione), fino al 31 dicembre dell'anno stesso (ovvero se anteriore, fino alla data di cessazione del contratto di somministrazione), con applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento. Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l'aliquota ordinaria del 20 per cento sulla parte eccedente.

Attesa la novità della questione, vanno ritenuti sussistenti giusti motivi per la totale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico - G.O.T. Dott. Giovanni CONTE, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’E.N.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di M. Anna Rosa, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avigliano indicata in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, ogni motivo come segnalato in motivazione, dichiarato inammissibile, così provvede:

a) Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Avigliano n. 15/06, emessa il 13.01.2006, depositata il 16.01.2006, nel procedimento iscritto al N. R. G. 257/05, non notificata, accoglie la domanda proposta dall’E.N.I. S.p.A. nei confronti di M. Anna Rosa, condannando quest’ultima alla restituzione di quanto già pagato in conseguenza del notificato atto di precetto, fondato sull’appellata sentenza;

b) Compensa integralmente le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Potenza, il 02 maggio 2008.


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