Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12304 - pubb. 25/03/2015

L'esclusione del socio dichiarato fallito dalla s.n.c. opera di diritto

Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2015, n. 5449. Est. Didone.


Società di persone - Fallimento del socio - Esclusione dalla società con effetto dalla dichiarato di fallimento

Società di persone - Liquidazione della quota del socio uscente - Situazione patrimoniale - Riferimento all'ultimo bilancio - Esclusione - Effettiva consistenza al momento dell'uscita del socio - Determinazione del valore d'avviamento - Previsioni di futura redditività



Nelle società di persone, l'esclusione del socio dichiarato fallito opera di diritto con effetto dal momento del deposito della sentenza di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In una società di persone, per la redazione della situazione patrimoniale da assumere - ai sensi dell'articolo 2289 c.c. - a base della liquidazione della quota di un socio uscente, non è possibile - a differenza di quanto si pratica ai sensi dell'articolo 2437 c.c. in caso di recesso da una società per azioni - fare riferimento all'ultimo bilancio o comunque ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma deve aversi riguardo alla sua effettiva consistenza al momento dell'uscita del socio. Pertanto, posto che l'avviamento come elemento del patrimonio sociale si traduce nella possibilità, fondata su elementi presenti o passati ma proiettata eminentemente mentre nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, nella determinazione del valore di detto bene occorre tener conto non solo dei risultati economici della gestione passata ma anche delle prudenti previsioni della futura redditività dell'azienda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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