Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1166 - pubb. 18/03/2008

Concordato preventivo, inammissibilità e disciplina transitoria

Tribunale Mondovì, 13 Febbraio 2008. Est. Demarchi.


Concordato preventivo – Omesso deposito della cauzione – Dichiarazione di inammissibilità – Dichiarazione di fallimento – Previa audizione del debitore – Irrilevanza.

Concordato preventivo – Dichiarazione di inammissibilità – Applicazione della normativa di cui al d.lgs. 5/2006 – Dichiarazione di fallimento – Applicazione della normativa di cui al d.lgs. 169/2007.



Per far luogo alla dichiarazione d'ufficio del fallimento, quale conseguenza, normativamente sancita, dell'inammissibilità del concordato preventivo per mancato deposito della somma occorrente per la procedura (art. 163, comma 2, l. fall.), non è necessario procedere ad una nuova convocazione del debitore, già sentito nella fase di esame della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 162 l. fall. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 110 del 27 giugno 1972) perché egli, nell'essere ammesso al concordato si assoggetta consapevolmente alle conseguenze che ne derivano, tra cui la dichiarazione di fallimento, se ricorrono i presupposti di legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La revoca ex art. 173 l. fall. dell’ammissione al concordato preventivo il cui procedimento sia iniziato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 5/2006 è regolata dall’art. 173 nella formulazione vigente sino al 31.12.2007, in quanto l’art. 22 del d.lgs. 169/2007 dispone che le norme del correttivo si applicano solo “..alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore [1 gennaio 2008]”. La conseguente sentenza di fallimento e il relativo procedimento sono invece regolati dalla normativa risultante dall’ultima modifica, posto che lo stesso art. 22 d.lgs. 169/2007 dispone che le norme del correttivo si applicano “..ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



SENTENZA

A seguito del ricorso presentato dal Pubblico Ministero, in data 8.02.2008

IL COLLEGIO

1. Udito il giudice relatore e preso atto di quanto segue:

-       in data 23.11.2007 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo su ricorso (depositato il 7.11.2007) dell’impresa individuale R. S.;

-       con il decreto di apertura è stato disposto il versamento della somma di € 50.000,00 per le spese della procedura, ai sensi dell’art. 163 co. II n. 4 l. fall.;

-       il 18 dicembre, cioè dieci giorni dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito del “fondo spese”, il Commissario Giudiziale dava atto che – nonostante plurimi solleciti in tal senso - nessuna somma era stata versata dal debitore;

-       il 21 dicembre 2007, nel corso dell’adunanza dei creditori, il sig. R. si impegnava a versare la somma di € 15.000,00 entro il 12 gennaio 2008 e la somma residua (35.000,00 euro) entro il 31 gennaio 2008;

-       entro il 12 gennaio non veniva depositata alcuna somma; nemmeno entro il 31 gennaio veniva depositata alcuna somma;

-       il 5 febbraio 2008 il sig. R. ha depositato in Cancelleria la somma di € 10.300,00;

-       il 7 febbraio 2008 il sig. R. ha depositato in Cancelleria la somma di € 4.700,00;

-       ad oggi, 13 febbraio 2008, ad oltre due mesi dalla scadenza del termine assegnato con il decreto di apertura del concordato, il sig. R. non ha depositato quanto disposto dal Tribunale;

-       risultano depositate somme per € 15.000,00 a fronte dell’importo stabilito di € 50.000,00;

-       il Commissario Giudiziale, su richiesta del giudice delegato, ha riferito all’udienza del 8.02.2008 che il sig. R. ha incassato, nel corso della liquidazione (iniziata dopo che era stata presentata istanza di fallimento, poi dichiarata improcedibile a seguito di ammissione al concordato preventivo), la somma di circa  € 85.000,00 (utilizzata in gran parte per pagare fornitori);

-       all’udienza dell’8.02.2008 il Commissario ha dato atto, inoltre, sia dell’irregolarità nella tenuta della contabilità, sia dell’inesistenza di un cospicuo credito indicato nel ricorso;

-       il sig. P.M. ha instato per la revoca del decreto di apertura della procedura di concordato e per la declaratoria di fallimento del sig. R. S., quale imprenditore individuale.

-       In seguito all’istanza, è stato interpellato il sig. R., presente, il quale ha chiesto ulteriore rinvio e concessione di termine per poter ottemperare all’ordine di deposito della somma per le spese;

-       Il giudice delegato, considerato che il sig. R. non ha ottemperato al deposito, nonostante siano passati quasi tre mesi dall’apertura del concordato, ha ritenuto opportuno riservarsi di riferire quanto sopra al Collegio, per le opportune determinazioni.

2. Considerato che in caso di mancato deposito della somma il Commissario deve riferirne al giudice delegato, il quale promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento .

3. Considerato che per dichiarare d'ufficio il fallimento, quale conseguenza, normativamente sancita, dell'inammissibilità del concordato preventivo per mancato deposito della somma occorrente per la procedura (art. 163, comma 2, l. fall.), non è necessario procedere ad una nuova convocazione del debitore, già sentito nella fase di esame della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 162 l. fall. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 110 del 27 giugno 1972) perché egli, nell'essere ammesso al concordato si assoggetta consapevolmente alle conseguenze che ne derivano, tra cui la dichiarazione di fallimento, se ricorrono i presupposti di legge .

4. Considerato che il sig. R. era già stato sentito nel corso di udienza pre-fallimentare, a seguito del ricorso per dichiarazione di fallimento proposto da un creditore, e che è stato nuovamente ascoltato dopo l’istanza di fallimento presentata dal sig. P.M. all’udienza del 8.02.2008;

5. Ritenuto che l’impresa del sig. R. si trovi in stato di insolvenza, come emerge inequivocabilmente dai dati contabili e di bilancio evidenziati negli allegati e nella relazione del Commissario Giudiziale, e come risulta altresì dallo stesso ricorso per l’ammissione al concordato preventivo (v. pagina 3).

6. Considerato che l’entità dei crediti scaduti e non pagati è superiore ai limiti di legge (art. 15 l. fall.), come accertato dal Commissario Giudiziale.

7. Considerato che ricorrono pacificamente gli altri requisiti di cui all’art. 1 della legge fallimentare.

8. Ritenuto che l’erroneo rinvio al comma quarto dell’art. 173 – operato dall’art. 163 co. III l. fall. - sia frutto di una svista del legislatore, e debba invero essere inteso quale riferimento al comma I, così come oggi disposto dal correttivo emesso con d.lgs. 169/2007, in vigore dal 1 gennaio 2008.

7. Ritenuto che la procedura per la revoca del provvedimento di ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. debba essere regolata dall’art. 173 nella formulazione vigente sino al 31.12.2007, in quanto l’art. 22 del d.lgs. 169/2007 dispone che le norme del correttivo si applicano solo “..alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore [1 gennaio 2008]”;

9. Ritenuto, invece, che la sentenza di fallimento e il relativo procedimento debbano essere regolati dalla normativa risultante dalla ultima modifica, posto che lo stesso art. 22 d.lgs. 169/2007 dispone che le norme del correttivo si applicano “..ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore” (il procedimento per la dichiarazione di fallimento deve infatti ritenersi ad oggi pendente).

10. Preso atto del mancato deposito da parte del debitore ammesso alla procedura concordataria delle somme prescritte, nonostante la liquidazione del magazzino lo avesse messo con certezza nella condizione di adempiere.

11. Tenuto conto, inoltre, dell’indicazione nell’attivo di un rilevante credito, che il Commissario Giudiziale ha rilevato essere inesistente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 163 e 173 l fall.

Visto l’art. 22 d. lgs. 169/2007

Revoca

Il proprio decreto del 23.11.2007, con cui dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo

dichiara

il fallimento di R. S., nato a Cuneo il **

N o m i n a

Giudice delegato il dr. Paolo Giovanni Demarchi e Curatore il dr. **, con studio in Cuneo,

O r d i n a

al fallito – qualora non vi avesse ancora provveduto - il deposito in cancelleria, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori

A s s e g n a

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

S t a b i l i s c e

che l’esame dello stato passivo abbia luogo il giorno 16.05.2008, alle ore 10.00, presso la stanza del giudice delegato  (piano 1, stanza 4), nel Tribunale di Mondovì. 

Mondovì, 13 febbraio 2008

Il giudice estensore

Dott. P.G. Demarchi

Il Presidente

Dott. Rodolfo Magrì


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