Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1093 - pubb. 10/02/2008

Compenso del liquidatore giudiziale e privilegio

Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2007, n. 9911. Est. Nappi.


Liquidatore giudiziale – Natura dell’attività svolta – Privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 cod. civ. – Esclusione.



Al liquidatore giudiziale non spetta il privilegio di cui all’art. 2751-bis cod. civ. poiché l’attività dallo stesso svolta non è assimilabile a quella derivante dal contratto d’opera, del quale non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio e l’”opus” (e cioè l’amministrazione) che il liquidatore si impegna a svolgere non è – a differenza di quello del prestatore d’opera – determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa. Anche il liquidatore, inoltre, svolge un’attività riferibile all’intera organizzazione dell’impresa in fase di liquidazione ed al conseguimento degli scopi liquidatori cui ogni residua attività dell’impresa deve essere convertita, perché un’impresa – individuale o collettiva che sia – non cessa d’esser tale pur nella fase della sua liquidazione e le attività di liquidazione non cessano perciò di essere esse stesse attività di gestione dell’impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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