Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5936 - pubb. 04/07/2011

Diritto di regresso del genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio, violazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, contenuto e danno non patrimoniale

Tribunale Mantova, 15 Settembre 2010. Est. Paola Belvedere.


Mantenimento di figlio naturale – Obbligazione solidale – Diritto di regresso del genitore che abbia provveduto in modo integrale al mantenimento – Sussistenza.

Violazione dell’obbligo di mantenimento del figlio da parte del genitore naturale – Danno non patrimoniale – Sussistenza.



Nell’ipotesi in cui al mantenimento di un figlio naturale riconosciuto abbia provveduto integralmente uno soltanto dei genitori, allo stesso spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota del genitore inadempiente secondo le regole generali relative al rapporto tra condebitori solidali come si desume, in particolare, dall’art. 147 c.c. richiamato dall’art. 261 c.c.; quanto alla quantificazione della somma che dovrà essere rimborsata, in assenza di prova in ordine alle somme sostenute dal coniuge che agisce in regresso ed agli importi eventualmente già versati dal coniuge comunque inadempiente, è possibile procedere ad una liquidazione equitativa. (Paola Belvedere) (riproduzione riservata)

La violazione da parte di un genitore dell’obbligo di contribuire al mantenimento della prole minore costituisce violazione di un diritto di rilevanza costituzionale, garantito dagli artt. 2 e 30 della Costituzione, ed integra l’ipotesi di reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore dovendosi, a tale ultimo proposito, precisare che nessuna incidenza ai fini dell’integrazione del reato può avere la circostanza per cui alla erogazione dei mezzi di sussistenza abbia provveduto l’altro genitore persistendo per i figli minori l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento ed, altresì, che nella nozione di mezzi di sussistenza devono ritenersi ricompresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali vitto ed alloggio) ma altresì gli strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (abbigliamento, materiale per la scuola, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione); spetta, pertanto, al minore il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.. (Paola Belvedere) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi


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