Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 961 - pubb. 01/07/2007

Richiesta di ispezione amministrativa di società

Tribunale Mantova, 09 Ottobre 2002. Est. Bernardi.


Ricorso ex art. 2409 c.c. – Richiesta di ispezione amministrazione di società – Gravi irregolarità – Insussistenza – Spese di lite non liquidabili.



 


 


…omissis…

letto il ricorso ex art. 2409 c.c. promosso da Luigi Rossi nei confronti della società Delta s.r.l. in liquidazione; viste le conclusioni del P.M.; sentita la relazione del Giudice Relatore; esaminate le difese delle parti; ritenuto che anche nei confronti delle società in liquidazione sia ammissibile la procedura di cui all’art. 2409 c.c.(cfr. Cass. 18-4-2000 n. 5001; Trib. Genova 10-1-1996 in Soc.,1996,689; App. Milano 28-7-1990 in Giur. Comm.,1992,II,676; Trib. Milano 9-4-1990 ibidem; Trib. Pavia in Giur. Comm.,1986,II,609);

ritenuto che il ricorrente ha richiesto l’ispezione  dell’amministrazione della società assumendo da un lato che la stessa avrebbe effettuato vendite sottocosto di propri prodotti alla società Beta s.p.a. la quale nel corso del tempo era divenuta la cliente quasi esclusiva della Delta e che ciò sarebbe accaduto nel corso delle trattative intervenute per l’ingresso in quest’ultima di persone già socie della Beta e, dall’altro, che il liquidatore avrebbe posto in essere nuove operazioni in violazione del disposto di cui agli artt. 2497, 2452 e 2279 c.c.;

rilevato, quanto al primo profilo, che la fondatezza dell’assunto si desumerebbe dal confronto dei prezzi applicati in due fatture (cfr. docc. n. 19 e 20 di parte ricorrente);

ritenuto al riguardo che la riscontrata differenza di prezzo concerne due soli articoli, riguardanti fatture di assai modesto importo e poste in essere ben sette mesi prima dell’ingresso nella Delta di nuovi soci e che siffatta differenza può trovare spiegazione nelle diverse condizioni di mercato, nel diverso quantitativo della merce venduta e comunque appare di per sé non significativa per le ragioni sopra evidenziate;

ritenuto in ordine all’ulteriore aspetto evidenziato che, secondo il ricorrente, elementi sintomatici della effettuazione di nuove operazioni nel corso della liquidazione troverebbero conforto nelle seguenti circostanze: a) nella vendita di cui alla fattura n. 11/01; b) nelle risultanze degli estratti conto bancari prodotti; c) nella misura del consumo di gas metano nei primi sei mesi di quest’anno pari a circa 26.000 metri cubi contro una media degli ultimi due anni pari a circa 42-42.000 metri cubi;

considerato al riguardo che, quanto al punto a), si tratta della vendita di un manufatto della società resistente, operazione in sé del tutto legittima atteso che la liquidazione non comporta certo l’interruzione di ogni attività, dovendosi intendere per nuove operazioni quelle che si traducono in nuove iniziative imprenditoriali con assunzione di ulteriori rischi e che pertanto non sono necessarie allo scopo della liquidazione che è quello di definire i rapporti pendenti e realizzare le attività esistenti (cfr. Cass. 8-10-1979 n. 5190);

osservato, quanto al punto b), che possono svolgersi analoghe considerazioni atteso che dall’esame degli estratti conto non è dato evincere che siano stati effettuati degli acquisti e che la documentazione dimessa dalla società dimostra anzi come le singole partite contabili riguardino incassi relativi a vendite concluse nel periodo antecedente alla messa in liquidazione, dovendosi da ultimo notare che neppure assumono rilievo, ai fini sopra indicati, i conferimenti di denaro da parte dei soci posto che tali esborsi di per sé non possono considerarsi nuove operazioni societarie e possono finanche rendersi indispensabili per la prosecuzione dell’attività di liquidazione ad esempio per provvedere al pagamento dei debiti ovvero all’acquisto delle materie prime necessarie per completare le lavorazioni in corso di esecuzione;

rilevato, quanto al punto c), che la evidenziata differenza nel consumo di gas non appare significativa in quanto rapportata ad una frazione temporale non omogenea e suscettibile di trovare spiegazione nella necessità di ultimare l’attività di produzione al fine poi di procedere alla liquidazione;

considerato che, anche alla stregua di una valutazione unitaria, gli elementi sopra elencati non sono tali da far ritenere sussistente il sospetto dell’esistenza di gravi irregolarità nella gestione;

ritenuto quindi che il ricorso deve essere rigettato e che peraltro la natura della controversia impedisce di pronunciare in ordine alle spese essendo il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. diretto al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di un conflitto su diritti contrapposti (in tal senso vedasi Cass. 23-1-1996 n. 498; Cass. 2-10-1997 n. 9636; Cass. 15-3-2001 n. 3750);

P.T.M.

respinge il ricorso. Si comunichi.