Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 769 - pubb. 01/01/2007

Società semplice ed esclusione del socio

Tribunale Mantova, 02 Ottobre 2002. Est. Bernardi.


Società semplice - Nomina liquidatori ex art. 2275 c.c. - Esclusione del socio ex art. 2286 c.c. - Carattere di pregiudizialità del provvedimento ex art. 2286 c.c. - Ricostituzione della pluralità dei soci - Contrasto tra soci - Carattere non decisorio del provvedimento di nomina dei liquidatori ex art. 2275 c.c..



 


 


omissis

Il Giudice Designato,

letto il ricorso n. 3287/02 proposto da Mario Rossi volto ad ottenere ex art. 2275 c.c. la nomina di un liquidatore della società Alfa s.n.c.;

esaminate le difese delle parti;

rilevato che i resistenti hanno contestato che si sia verificata una causa di estinzione della società assumendo che il dissidio fra i soci deriva dalle inadempienze del ricorrente eliminabili con il rimedio previsto dall’art. 2286 c.c. - attivato nelle more del presente procedimento - richiamando al riguardo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accertamento della esistenza di una causa di esclusione presenta carattere pregiudiziale rispetto a quello volto a verificare la sussistenza di una causa di estinzione, atteso che il dissidio fra i soci non determina lo scioglimento del rapporto sociale ove il contrasto possa essere risolto con l’esclusione del socio che ostacola l’ordinario svolgimento dell’attività sociale stante la possibilità di ricostituire nel termine di sei mesi la pluralità dei soci (cfr. Cass. 15-7-1996 n. 6410; Cass. 4-12-1995 n. 12487; Cass. 13-1-1987 n. 134; Cass. 2-6-1983 n. 3779);

ritenuto che l’invocato provvedimento non può essere emesso atteso che il potere di nomina regolato dall’art. 2275 c.c. presuppone che non sussista contrasto fra i soci in ordine all’avvenuto scioglimento della società;

considerato che tale conclusione trova fondamento sia nella lettera della invocata norma che non contempla l’ipotesi del contrasto insorto fra i soci in ordine ala sussistenza di una causa di scioglimento sia nella considerazione che la pronuncia di scioglimento della società viene ad incidere su posizioni di diritto soggettivo laddove invece l’intervento giudiziario previsto dalla norma invocata si giustifica nella necessità, in vista del superiore interesse al normale funzionamento delle società commerciali, di una regolamentazione immediata dei rapporti che ne derivano attraverso l’adozione di provvedimenti non aventi contenuto decisorio e posti in essere nel presupposto della incontroversa esistenza della situazione di fatto prevista dalla norma (in tal senso vedasi Trib. Venezia, 30-4-1991 in Giur. It.,1994,I,2 pg.76; Trib. Milano 11-4-1990 in Società,1990,1383; App. Milano 19-12-1990 in Giur. Merito, 1992,1143; Cass. 19-1-1987 n. 403; Cass. 22-10-1981 n. 5531; Cass. 8-11-1967 n. 2703 nonché per l’analoga fattispecie prevista dall’art. 2450 c.c. vedasi Cass. 12-6-1998 n. 5885; Cass. 19-5-1998 n. 4979; 10-11-1993 n. 11109; Cass. 10-12-1992 n. 13096);

ritenuto che sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia ed ai rapporti intercorrenti fra le parti, per compensare interamente fra le stesse le spese del procedimento;

 P.T.M.

respinge il ricorso e compensa fra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.