Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 193 - pubb. 01/01/2007

Convocazione dell'assemblea e nullità dell'avviso

Tribunale Mantova, 06 Ottobre 2005. Est. Bernardi.


Società a responsabilità limitata – Avviso di convocazione dell’assemblea – Nullità della delibera – Effettiva conoscenza del destinatario – Necessità.



Il principio contenuto nell'art. 1334 c.c., secondo cui non è sufficiente che la comunicazione venga spedita ma è necessario che essa pervenga a conoscenza del destinatario, ha carattere generale applicandosi a tutti gli atti partecipativi e, quindi, anche alla convocazione di assemblea prevista dall'art. 2479 bis c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 21-10-2004 la R.F. s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio la I. C. s.r.l. al fine di ottenere le declaratoria di nullità o comunque di annullamento della deliberazione in data 31-5-2004 assunta dall'assemblea  straordinaria della società convenuta con la quale era stato disposto, a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale sociale, l'azzeramento e la contemporanea ricostituzione del medesimo. L'attrice assumeva che la delibera in questione doveva considerarsi invalida a) perché essa non aveva ricevuto la convocazione dell'assemblea straordinaria alla quale non aveva partecipato; b) in quanto la decisione di ridurre e ricostituire il capitale era stata effettuata sulla scorta delle risultanze del bilancio relativo all'esercizio 2003, bilancio che era già stato autonomamente impugnato non essendo stata rappresentata in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale; c) per violazione del disposto di cui all'art. 2482 bis c.c. non essendo state sottoposte all'assemblea né la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società né le osservazioni del collegio sindacale.

La società convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda assumendo che la lettera di convocazione era stata spedita con lettera raccomandata presso il domicilio eletto della R.F. risultante dal libro soci e, quindi, nel rispetto del disposto di cui all'art. 2479 bis c.c., che il bilancio rappresentava fedelmente la situazione patrimoniale e che l'assemblea aveva deliberato sulla base di adeguate informazioni atteso che il Presidente, nel corso della stessa aveva richiamato le risultanze del bilancio approvato il 26-4-2004 ed aveva dato atto che, nel frattempo, non si erano verificate variazioni.

Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa veniva discussa all'udienza del 24-9-2005 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Premesso che non appare opportuno disporre la riunione delle cause come richiesto dalla difesa attorea, dagli atti risulta (né vi è al riguardo contestazione fra le parti) che l'avviso di convocazione dell'assemblea fissata per la data del 31-5-2004 era stato inviato alla società R.F. presso il domicilio eletto risultante dal libro soci e che la lettera raccomandata era stata restituita al mittente con l'annotazione "destinatario sconosciuto".

Premesso che l'art. 2479 bis c.c. prescrive che l'avviso di convocazione venga spedito presso il domicilio del socio risultante dall'apposito libro sociale, va osservato che  il principio contenuto nell'art. 1334 c.c. secondo cui non è sufficiente che la comunicazione venga spedita ma è necessario che essa pervenga a conoscenza del destinatario, ha carattere generale applicandosi a tutti gli atti partecipativi (cfr. Cass. S.U. 3-4-2000 n. 84; Cass. 9-10-1998 n. 10036).

L'operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall'art. 1335 c.c. se non prova di essere stato senza colpa nell'impossibilità di avere notizia dell'atto a lui diretto presuppone poi che tale atto giunga al suo indirizzo: ne consegue che, ove risulti che il destinatario abbia cambiato indirizzo (come nel caso di specie), deve escludersi la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'art. 1335 c.c., poiché la comunicazione non si può intendere giunta all'indirizzo dello stesso, a nulla rilevando che il destinatario debba comunicare il cambiamento di indirizzo e non l'abbia fatto (in tal senso vedasi Cass. 26-4-1999 n. 4140): va inoltre aggiunto che, nel caso di specie, non venne effettuato il deposito in giacenza ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 29-5-1982 n. 655 sicché deve escludersi che la R.F. fosse stata in grado di avere notizia della convocazione dell'assemblea né va sottaciuto che la I. C. era composta da due soli soci sicché appare inverosimile che l'amministratore non fosse a conoscenza della sede di uno di essi.

L'omissa rituale convocazione del socio determina l'invalidità della deliberazione adottata in sua assenza (cfr. art 2479 ter c.c.) che va quindi annullata mentre gli ulteriori profili di illegittimità evidenziati dall'attrice rimangono assorbiti.

In considerazione del comportamento negoziale tenuto dalle parti sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le stesse le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

annulla la delibera adottata dalla assemblea della società I. C. s.r.l. in data 31-5-2004;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.