Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1770 - pubb. 29/06/2009

Procedimento ex art. 2409, sospensione e verifica dell’operato dei nuovi organi

Tribunale Vicenza, 30 Marzo 2009. Pres., est. Bozza.


Società per azioni – Fondato sospetto di gravi irregolarità – Nomina di nuovi amministratori – Istanza di sospensione del procedimento – Sostituzione dei sindaci – Esclusione.

Società per azioni – Fondato sospetto di gravi irregolarità – Richiesta di sospensione del procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. – Verifica dell’operato dei nuovi amministratori – Presentazione di un programma – Necessità.



Nonostante il diverso tenore letterale della norma, qualora nell’ambito del procedimento di cui all’art. 2409 codice civile non venga chiesta anche la revoca dei sindaci, non è necessario che l’assemblea abbia provveduto anche alla sostituzione dei sindaci stessi oltre che degli amministratori perché, ai sensi del terzo comma, possa essere disposta la sospensione del procedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Perché il tribunale possa, ai sensi del terzo comma dell’art. 2409 codice civile, sospendere per un periodo determinato il procedimento, occorre che sia possibile esprimere una valutazione sulla professionalità dei nuovi amministratori e verificare se gli stessi si siano attivati per rimediare alle irregolarità denunciate. Nella fattispecie, ove la sostituzione sia avvenuta da un tempo tale che abbia consentito al nuovo organo di attuare misure idonee ad eliminare le irregolarità o i loro effetti, il tribunale potrà basare la propria valutazione sull’effettivo operato dei nuovi organi; ove, invece, la nomina del nuovo consiglio di amministrazione sia avvenuta nell’imminenza dell’udienza fissata per la richiesta di sospensione, la valutazione della adeguata professionalità – che coinvolge non tanto le capacità professionali dei soggetti, quanto quelle di indagare efficacemente non solo in virtù delle loro competenze professionali, ma anche della indipendenza ed autonomia dai precedenti amministratori, e per essi dalla maggioranza di cui sono espressione – può essere valutata soltanto sulla base di un programma dettagliato che illustri come i nuovi amministratori intendano agire e che definisca analiticamente le modalità e i tempi della loro azione. (Nel caso di specie, al fine di consentire la presentazione del programma, il Tribunale, prima di provvedere sull’istanza di sospensione del procedimento, ha concesso un termine per la presentazione del programma ed un successivo termine per osservazioni e repliche al medesimo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alberto Crivellaro


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