Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1647 - pubb. 01/04/2009

Società cooperative e obbligo di devoluzione del patrimonio

Tribunale Mantova, 17 Marzo 2009. Est. Bernardi.


Società cooperativa - Soppressione delle clausole di cui all’art. 26 del d.l.c.p.s. 1577/1947 - Obbligo di devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici Fattispecie - Sussistenza.

Relazione giurata ex art. 2545 undecies c.c. - Efficacia vincolante nei confronti dei terzi - Esclusione.



Essendo tuttora vigenti le disposizioni di cui agli artt. 17 della legge 388/2000, 16 del d. lgs. 220/2002 e 14 del d.p.r. 601/1973 che sanciscono per le cooperative l’obbligo di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici nel caso di soppressione delle clausole di cui all’art. 26 del d.l.c.p.s. 1577/1947, ne deriva che le società cooperative nei cui statuti erano presenti siffatte clausole non potevano sopprimerle prima del decorso del termine previsto dal primo comma dell’art. 2545 octies c.c. ma unicamente modificarle al fine di adeguarle alle nuove disposizioni contenute nell’art. 2514 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le risultanze della relazione giurata di stima prevista dall’art. 2545 undecies c.c. non sono vincolanti per i terzi sia in quanto del tutto estranei al procedimento di trasformazione della società cooperativa sia in quanto l’art. 17 della legge 388/2000 dispone che la cooperativa che ha soppresso le clausole mutualistiche provveda a versare il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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