Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 830 - pubb. 01/01/2007

Centrale rischi e ordine di esibizione

Tribunale Mantova, 14 Gennaio 1999. Est. Dell'Aringa.


Centrale rischi della Banca d’Italia – Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – Inammissibilità.



 


 


omissis

Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva premette che con delibera 16.5.62 del CICR, emanata in attuazione dell’art. 32 lett. h R.D. 12.3.36 n. 375, il servizio della centralizzazione dei rischi bancari è stato affidato alla Banca d’Italia.

Rileva che i dati raccolti nell’espletamento di tale servizio sono conseguentemente coperti dal segreto d’ufficio sancito dall’art. 10 R.D. 12.3.36 n. 375, ora sostituito dall’art. 7 d. I.vo 1.9.93 n. 385, e rientrante nella previsione dell’art. 201 c.p.p. abr., il quale tiene luogo dell’art. 352 c.p.p. abr. ed è qui richiamato dall’art. 118 comma 1 c.p.c.-

Rileva altresì conclusivamente che l’art. 210  c.p.c. laddove estende all’ordine di esibizione le limitazioni al potere di indagine del Giudice civile tassativamente indicate dall’art. 118 c.p.c. si applica anche al segreto d’ufficio cui gli addetti alla centralizzazione rischi sono tenuti in quanto funzionari della Banca d’Italia a differenza di quanto avviene per il c.d. segreto bancario imposto alle banche ordinarie e giurisprudenzialmente ritenuto non preclusivo dell’istanza ex art. 210 c.p.c. (v. Cass. 7.8.90 n. 7953)

pqm

respinge la richiesta dell’ordine di esibizione dei tabulati della Centrale Rischi interpretati gli artt. 232 comma 1 e 249 c.p.c. nel senso che il Giudice chiamato a verificare l’opponibilità o meno del segreto professionale e del segreto d’ufficio se la parte o il testimone invoca la facoltà o l’obbligo di non rispondere i quali costituiscono giustificato motivo del rifiuto di rendere l’interpello e giusta causa di astensione dal deporre sotto il profilo rispettivamente degli artt. 232 e 249 cit.-

Impregiudicata pertanto allo stato la questione se anche gli intermediari finanziari o comunque i soggetti diversi dai funzionari della Banca d’Italia siano tenuti al segreto d’ufficio o all’obbligo di riserbo estraneo all’accaduto dell’art. 201 c.p.p. e con riserva quindi di provvedere in sede di assunzione dei mezzi istruttori.

pqm

visti gli artt. 230, 244, 184 c.p.c.

ammette la prova per interrogatorio formale e subordinatamente al suo esito negativo la prova per testi sui capi 1, 2 e 3 della memoria 6.2.98 dell’attore respingendo l’istanza di concessione di termine per integrare la lista testimoniale attesa l’intervenuta abrogazione dell’art. 244 comma 3 c.p.c.

ammette altresì la prova testimoniale articolata dalla convenuta nella memoria 2.4.98 vertendo essa su contratti bancari stipulati anteriormente al 1.1.94 e non soggetti quindi al rigore della forma scritta richiesta dall’art. 117 d. I.vo 1.9.93 n. 385.

Fissa l’interrogatorio formale sui capitoli attorei e per l’esame dei testi sui capitoli della convenuta l’udienza del 17.2.99 h. 9.30.

Si riserva all’esito l’ammissione della C.T.U.