Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6719 - pubb. 23/11/2011

Alienazione dei veicoli sequestrati e liquidazione delle spese del custode

Tribunale Piacenza, 31 Ottobre 2011. Est. Gabriella Schiaffino.


Commissione per la alienazione dei veicoli sequestrati - Liquidazione del compenso ai custodi - Contrasto con l’art 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo.



Non sussiste contrasto tra l’art 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, di immediata portata precettiva, e l’art. 1, comma 318, L. n. 311 del 2004, nella parte in cui quest’ultima norma, istituendo la Commissione per l’attività di alienazione dei veicoli sequestrati, ha previsto la liquidazione del compenso ai custodi di beni sequestrati con criteri in deroga rispetto a quelli in precedenza applicati e di cui agli artt. 59 e 276 T.U. spese di Giustizia. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

L’art 1 Protocollo CEDU tutela sia il diritto al godimento dei beni, sia le legittime aspettative di credito del cittadino che siano sufficientemente fondate sulle norme della legislazione nazionale; dette legittime aspettative, peraltro, possono essere in parte sacrificate in presenza di superiori ragioni organizzative di interesse pubblico ravvisabili nella legislazione in esame. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Il diritto al compenso del custode giudiziario si prescrive nel termine decennale rilevabile anche d’ufficio dal Giudice e decorrente da ogni giorno di svolgimento dell’incarico, non avendo il disposto di cui all’art 72 T.U. spese di Giustizia effetto retroattivo. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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