Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30994 - pubb. 06/04/2024

Effetti del fallimento sul giudizio di cassazione e facoltà del curatore

Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2024, n. 6642. Pres. Di Marzio. Est. Caiazzo.


Fallimento – Effetti sui giudizi pendenti – Giudizio di cassazione – Riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare – Intervento del curatore



Con questa decisione, la Corte di cassazione “pur ribadendo che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare”, ha affermato altresì che ciò non esclude che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge (Cass., n. 30785/23).” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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