Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30985 - pubb. 05/04/2024

Attribuzione al Fondo Unico Giustizia delle somme giacenti per procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto

Cassazione civile, sez. III, 13 Novembre 2023, n. 31432. Pres. Rubino. Est. Porreca.


ESECUZIONE FORZATA - Fondo Unico Giustizia - Somme di denaro depositate in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto - Attribuzione - Termine di decadenza di cui all’art. 2, comma 2, lettera c-bis, d.l. n. 143 del 2008, conv. in l. n. 181 del 2008 - Applicabilità - Condizioni e limiti



In tema di attribuzione al Fondo Unico Giustizia delle somme giacenti per procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito ovvero è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione o di approvazione del piano di riparto o, ancora, è passata in giudicato la sentenza definitiva della controversia distributiva, il termine di decadenza previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del d.l. n. 143 del 2008, convertito dalla l. n. 181 del 2008, non ha portata retroattiva, ma si applica solo quando una delle fattispecie processuali a cui la norma correla il "dies a quo" per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l'entrata in vigore della disposizione. (massima ufficiale)




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