Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26995 - pubb. 11/01/2021

Eccezioni alla regola della prevalenza dei creditori ipotecari sui prededotti

Cassazione civile, sez. I, 19 Ottobre 1977, n. 4474. Pres. Caporaso. Est. Scanzano.


Creditori pignoratizi od ipotecari - Prevalenza sui creditori ammessi in prededuzione - Debiti per l'amministrazione fallimentare o per la continuazione della impresa - Irrilevanza - Limiti - Contrasto con il principio costituzione dell'eguaglianza - Esclusione



Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 109 e 111 della legge fallimentare, in Sede di ripartizione delle somme ricavate da beni oggetto di pegno od ipoteca, i creditori titolari della relativa garanzia prevalgono sui creditori ammessi in prededuzione, per debiti inerenti all'amministrazione del fallimento od alla continuazione dell'Esercizio dell'impresa (nella specie, nella fase dell'amministrazione controllata), salvo che (e nei limiti in cui) questi ultimi si ricolleghino ad attività direttamente rivolte ad incrementare i beni pignorati od ipotecati, ovvero tali da creare specifica utilità ai creditori muniti di garanzia reale sui medesimi. Dette norme manifestamente non si pongono in contrasto con il principio di uguaglianza fissato dall'art 3 della Costituzione, in quanto il diverso trattamento fra le indicate categorie di creditori costituisce effetto giustificato dal sistema delle prelazioni, voluto dalla legge per la tutela di posizioni specificamente differenziate. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato