Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26994 - pubb. 11/01/2021

Eccezioni alla regola della prevalenza dei creditori ipotecari sui prededotti

Cassazione civile, sez. I, 27 Gennaio 1978, n. 394. Pres. Mirabelli. Est. Scanzano.


Vendita di immobili - Distribuzione della somma ricavata - Soddisfacimento dei creditori ipotecari - Posposizione dei creditori ammessi in prededuzione - Limiti - Applicabilità del principio in tema di vendita di beni oggetto di privilegio speciale



La distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili, di cui all'art 109 legge fallimentare, e il soddisfacimento, nell'ambito di essa, dei creditori ipotecari, costituiscono operazioni le quali, ancorché inserite in un più ampio progetto di riparto, sono autonome rispetto alla ripartizione delle altre attività, con la conseguenza che anche i creditori ammessi con prededuzione (nella specie: per crediti e spese sorti durante e a causa della precedente amministrazione controllata) debbono essere posposti a quelli ipotecari, a meno che la causa dei crediti prededucibili non si ricolleghi ad attività direttamente e specificamente incrementative dei beni ipotecati. Gli stessi principi debbono trovare applicazione riguardo alla ripartizione del ricavato della vendita dei beni oggetto di privilegio speciale, salve le deroghe derivanti dalle modificazioni introdotte in materia di privilegi dalla legge 29 luglio 1975, n 426. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato