Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26943 - pubb. 11/01/2021

Il riparto delle attività fallimentari, dopo l'esecutività dello stato passivo, costituisce operazione conseguenziale e dovuta

Cassazione civile, sez. I, 13 Febbraio 1978, n. 658. Pres. Rossi. Est. Scanzano.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Contestazioni già sollevate in giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento ancora pendenti - Irrilevanza



Il riparto delle attività fallimentari, dopo l'esecutività dello stato passivo, costituisce operazione conseguenziale e dovuta, la quale può essere dilazionata solo per ragioni rimesse al discrezionale ed insindacabile apprezzamento del giudice delegato e del tribunale fallimentare. Pertanto, pur dovendosi riconoscere al fallito la facoltà di presentare deduzioni ed osservazioni riguardo al progetto di riparto, va escluso che il fallito medesimo abbia il diritto di opporsi a che quel progetto diventi esecutivo ed abbia attuazione, introducendo contestazioni sull'ammontare dei crediti ammessi al passivo, ancorché si tratti di contestazioni già sollevate in giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, tuttora pendente. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato