Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26942 - pubb. 11/01/2021

Riparto e reclamo previsto dall'art 26 legge fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 1978, n. 800. Pres., est. Scanzano.


Fallimento - Organi preposti al Fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità



Contro i decreti del giudice delegato al fallimento, sia aventi contenuto amministrativo in ordine allo svolgimento della procedura concorsuale sia aventi contenuto decisorio, ossia risolutivo di controversie concernenti diritti soggettivi, il rimedio nel sistema della legge fallimentare e il reclamo al tribunale fallimentare ex art 26 della legge fallimentare. Di conseguenza, il ricorso per Cassazione ex art 111 cost non e esperibile contro i decreti del giudice delegato, ancorché di contenuto decisorio, bensì soltanto contro la decisione adottata dal tribunale in Sede di reclamo. (nella specie, trattandosi di decreto di riparto dell'attivo fallimentare, la Corte ha altresì affermato che la brevità del termine per il reclamo poteva bensì in astratto giustificare il dubbio di incostituzionalità del citato art 26, per contrasto con l'art 24 cost, ma che in concreto il dubbio era irrilevante, avendo avuto il reclamante, benchè estraneo alla procedura fallimentare, tempestiva notizia del decreto del giudice delegato, ed avendolo tempestivamente impugnato). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato