Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26941 - pubb. 11/01/2021

Riparto e reclamo previsto dall'art 26 legge fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 1978, n. 2256. Pres. Rossi. Est. Corda.


Fallimento - Organi preposti al Fallimento - Impugnabilità in Cassazione - Fattispecie (decreto del gd contenente variazioni al piano di riparto proposto dal curatore)



Tutti i decreti del giudice delegato, sia che abbiano carattere ordinatorio, sia che abbiano carattere decisorio in quanto incidenti su posizioni di diritto soggettivo, sono reclamabili al tribunale, ai sensi dell'art 26 legge fallimentare: quelli a carattere decisorio adottati dal tribunale fallimentare sono, poi, impugnabili col ricorso per Cassazione, per violazione di legge, ai sensi dell'art 111 cost. (nella specie trattavasi di decreto del giudice delegato con il quale, ai sensi dell'art 110 legge fallimentare, erano state apportate variazioni al piano di riparto proposto dal curatore). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato