Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26939 - pubb. 11/01/2021

Riparto e reclamo previsto dall'art 26 legge fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 02 Giugno 1978, n. 2755. Pres. Mirabelli. Est. Scanzano.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Progetto di ripartizione - Interesse al reclamo - Derivazione dal decreto di approvazione e di esecutivita del piano - Osservazioni ex art 110 legge fallimentare - Natura



L'interesse al reclamo contro il piano di riparto dell'attivo fallimentare sorge dal decreto che approva e rende esecutivo il piano stesso, e cioè dall'unico provvedimento definitivo suscettibile di determinare preclusioni in tema di collocazione dei crediti concorrenti: a tal proposito, le osservazioni di cui all'art 110 legge fallimentare non hanno natura di impugnazione, e non costituiscono nè un onere del creditore, nè condizione della legittimazione al reclamo previsto dall'art 26 legge fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato