Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26931 - pubb. 11/01/2021

Piano di riparto e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 11 Gennaio 1979, n. 195. Pres. Iannuzzi. Est. Scanzano.


Fallimento - Piano di riparto - Reclamo - Ricorso per Cassazione



Il reclamo al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art 26 del RD 16 marzo 1942 n 267, configura un rimedio, interno alla procedura di fallimento, esperibile in via generale non solo contro i provvedimenti di natura ordinaria del giudice delegato, ma anche contro quelli che abbiano natura giurisdizionale e decisoria, salvo la previsione di specifica, diversa impugnazione. Pertanto, il decreto del giudice delegato che approva il piano di riparto, pur avendo portata decisoria su diritti soggettivi, non può essere oggetto di ricorso immediato per Cassazione ex art 111 Costituzione, ma e suscettibile soltanto di reclamo davanti al tribunale, la cui pronuncia, in quanto definitiva, e impugnabile con detto ricorso. Correlativamente, l'eventuale questione di legittimità costituzionale del citato art 26 della legge fallimentare - per contrasto con l'art 24 Costituzione - a motivo della brevità del termine previsto per il reclamo, deve essere sollevata con il reclamo stesso, sia pure proposto dopo i tre giorni all'uopo previsti, o comunque nello ambito del conseguente procedimento camerale davanti al tribunale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato