Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19179 - pubb. 07/03/2018

La verifica sulla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato non può essere effettuata per i periodi anteriori al quinquennio precedente la sua presentazione

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 21 Dicembre 2017, n. 30714. Est. Daniela Calafiore.


Cassa Forense - Pensione di vecchiaia - Verifica del requisito della continuità nell'esercizio della professione - Limite per i periodi anteriori al quinquennio - Operatività - Condizioni



La verifica sulla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato iscritto all'albo, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, del requisito della continuità nell'esercizio della professione, non può essere effettuata per i periodi anteriori al quinquennio precedente la sua presentazione - ove non sia stata esercitata, dalla stessa Cassa, la facoltà di revisione prevista dall'art. 3 della l. n. 319 del 1975, come modificato dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980 - solo a condizione che la comunicazione circa l'entità del reddito professionale da parte dell'interessato, ex artt. 17 e 23 della l. n. 576 del 1980, sia stata regolare e tempestiva. (massima ufficiale)


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