Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16314 - pubb. 02/12/2016

Natura delle funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli avvocati

Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Novembre 2015, n. 23540. Est. Annamaria Ambrosio.


Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento - Consigli dell'ordine - Funzioni esercitate - Natura amministrativa - Procedimento - Rinvio alle forme del rito penale - Limiti - Deliberazione - Collegialità - Sussistenza - Lettura del dispositivo in udienza - Esclusione



Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la regolamentazione di quest'ultimo non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di rito penale. Ne consegue che il rinvio ad esso, contenuto nell'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934, opera limitatamente alle norme sulla deliberazione collegiale, senza estendersi alla pubblicazione, mediante necessaria lettura del dispositivo in udienza, della decisione, in quanto le adunanze del Consiglio non sono pubbliche e le relative statuizioni sono pubblicate tramite deposito negli uffici di segreteria, a cui fa seguito, anche ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, la relativa notifica all'interessato. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale