Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15182 - pubb. 08/06/2016

Domanda di rivendica nel fallimento, regime probatorio e limiti alla prova testimoniale

Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 2015, n. 20116. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Effetti sui beni del fallito - Domande di rivendica - Regime probatorio - Disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione - Onere della prova - Prova per testimoni e per presunzioni - Limiti

Pubblico registro automobilistico - Regime pubblicitario - Efficacia dell'iscrizione - Natura consensuale del contratto di vendita di autoveicolo - Risultanze del registro - Valore di presunzione semplice



La dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, con la conseguenza che le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 c.p.c. e ss.; pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 c.p.c., norma che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni (e quindi anche per presunzioni) il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni (o presunzioni) nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
(Nel caso di specie, la Corte del merito aveva rilevato che, anche indipendentemente dal limite del valore, la prova testimoniale era inammissibile, in quanto le prove capitolate vertevano, in sostanza, sulla dimostrazione delle date in cui sarebbero stati sottoscritti i documenti invocati dalla parte, ossia sulla data delle richieste di locazione finanziaria e di consegna degli automezzi, oltre che sul titolo della consegna, in palese elusione dell'art. 2704 c.c., trattandosi di prova vertente direttamente sulla data della scrittura. La Corte territoriale ha pertanto condiviso la decisione del Tribunale di non dare corso alla prova testimoniale, posto che non solo gli elementi offerti dalla parte non erano univoci per consentire la deroga al divieto generale, ma che in ogni caso i capitoli come formulati si ponevano in contrasto totale con i principi indicati). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'efficacia dell'iscrizione del bene nel P.R.A. è preordinata al solo fine di regolare pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa da uno stesso autore; al di fuori di tale ipotesi, considerata la natura consensuale del contratto di vendita di autoveicolo, e che quindi l'effetto traslativo della proprietà si realizza a seguito del mero consenso delle parti, ex art. 1376 c.c. le risultanze del pubblico registro hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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