Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26224 - pubb. 26/11/2021

La causa di risarcimento dei danni conseguenti all'esclusione di una società calcistica dal campionato di calcio per eccesso di indebitamento è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Ottobre 2021, n. 30714. Pres. Amendola. Est. Conti.


Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Provvedimento di esclusione di una società calcistica dal campionato di calcio italiano - Consequenziale domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento



La causa di risarcimento dei danni conseguenti all'esclusione di una società calcistica dal campionato di calcio per eccesso di indebitamento è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la domanda giudiziale si fonda sulla prospettata illegittimità degli atti adottati dalla F.I.G.C. e l'art. 133, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo) continua a riservare al g.a. le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - e quelle avanzate per pretese risarcitorie nei confronti di queste ultime. (massima ufficiale)


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